Cass. civ. Sez. I, Sent., 03-11-2011, n. 22798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta dal sig. S.M., quale erede di sua zia sig.ra O.T., per il recupero, nei confronti di sua sorella sig.ra S.A., della somma di L. 80.000.000 portata da un certificato di deposito bancario al portatore di cui la convenuta si sarebbe in precedenza indebitamente appropriata.

La Corte, premesso in diritto che il titolo al portatore appartiene al soggetto che lo possiede, il quale è il solo avente diritto alla prestazione, ha osservato che era dunque onere dell’attore dimostrare sia l’acquisto del certificato di deposito da parte della de cuius, sia l’assenza di una iusta causa traditionis da quest’ultima alla convenuta. L’attore, invece, non aveva neppure dedotto che la sig.ra O. avesse mai avuto il possesso del titolo – che lo stesso attore aveva, su mandato della zia, ricevuto dalla banca per poi consegnarlo a sua madre convivente con sua sorella – e che dunque il medesimo fosse entrato a far parte dell’asse ereditario.

Ad abundantiam, la Corte ha aggiunto che non era stata fornita neppure la prova della iusta causa traditionis alla convenuta.

Il sig. S.M. ricorre quindi per cassazione per sette motivi, illustrati anche con memoria. L’intimata si difende con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile. Esso non contiene alcuna censura dell’effettiva ratio della decisione impugnata, consistente nel difetto di prova – anzi addirittura di deduzione – dell’acquisizione del possesso da parte della dante causa dell’attore, sig.ra T. O., ma i motivi in cui si articola hanno ad oggetto, semmai, la statuizione ininfluente – in quanto espressamente fatta ad abundantiam dalla Corte di merito dell’assenza di una iusta causa traditionis in favore di S.A..

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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