Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-06-2011, n. 3808 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza in forma semplificata, ex artt. 60 e 74 c.p.a., n. 3905 del 16 novembre 2010 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, ha respinto il ricorso proposto dall’Impresa D. S. avverso il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dalla Bar S.A. Barletta Servizi Ambientali S.p.A. per l’affidamento dei lavori di "Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici di proprietà e/o pertinenza del Comune di Barletta" ed il conseguente provvedimento di aggiudicazione in favore dell’impresa De Cicco Benito s.a.s., ritenendo infondate le censure sollevate, imperniate sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 46 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché sull’eccesso di potere sotto svariati profili: ciò in quanto risultava effettivamente omessa la dichiarazione relativa all’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m – ter), del citato D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non potendo imporsi all’amministrazione appaltante particolari oneri di interpretazione delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara;

b) la predetta impresa D. S. ha chiesto la riforma di tale statuizione, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, con il quale sono state sostanzialmente riproposte le censure sollevate in primo grado, a suo avviso malamente apprezzate, superficialmente esaminate ed inopinatamente respinte con motivazione approssimativa, lacunosa, perplessa e contraddittoria;

c) hanno resistito al gravame sia la società De Cicco s.a.s., sia la Bar S.p.A., chiedendone il rigetto:

RILEVATO in punto di fatto che:

d) il bando di gara al punto III.2.1. prescriveva ai fini della partecipazione l’obbligo per i concorrenti di provare con dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., a pena di esclusione, tra l’altro (punto 2) l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006, tra cui anche quelle di cui alla lett. mter);

e) nella dichiarazione sostitutiva prodotta dal sig. D. S., titolare e direttore tecnico della omonima impresa, la lett. m – ter) ed il relativo contenuto risulta essere stato interamente cancellato, con un tratto di inchiostro;

CONSIDERATO che la sentenza impugnata non merita le critiche rivoltele in quanto:

f) le peculiari modalità di formulazione della dichiarazione sostitutiva resa dal sig. S. D. quanto al possesso del requisiti di cui alla lettera m – ter), del comma 1, dell’art. 38 del D. Lgs, n. 163 del 2006, ed in particolare la circostanza che il relativo contenuto risulti interamente sbarrato o cancellato con un chiaro ed inequivoco tratto di inchiostro, sono tali da integrare effettivamente un’ipotesi di omessa dichiarazione e non già di dichiarazione negativa, come sostenuto dall’appellante (come del resto può logicamente e ragionevolmente desumersi dal complessivo esame della dichiarazione sostitutiva resa con particolare riguardo al successivo punto m – quater), il che esclude l’invocata possibilità dell’integrazione della dichiarazione, ammissibile solo per vizi formali ovvero quando sussistano equivoci o incertezze generate dall’ambiguità delle clausole della lex specialis (C.d.S., 2 agosto 2010, n. 5084), fattispecie che non si rinvengono nel caso di specie;

g) è irrilevante al riguardo la circostanza che la stazione appaltante non avesse predisposto un apposito modello per la formulazione delle dichiarazioni sostitutive, essendo onere dei concorrenti redigere in modo completo e chiaro, secondo l’ordinaria minima diligenza, la dichiarazione indispensabile per la prova del possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara;

h) d’altra parte, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la stazione appaltante è tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis relative ai requisiti, formali e sostanziali, di partecipazione ovvero alle clausole di esclusione, atteso il formalismo che caratterizza la disciplina delle procedure di gara, notoriamente finalizzato a garantire non solo certezza e celerità, ma anche l’imparzialità dell’azione amministrativa e al par condicio dei concorrenti (ex multis, C.d.S., sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1700; 5 settembre 2007, n. 4644; sez. V, 22 marzo 2010, n. 1652);

RITENUTO pertanto che l’appello deve essere respinto, con conseguente condanna dell’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dall’impresa D. S. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I, n. 3905 del 16 novembre 2010, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento in favore della società De Cicco s.a.s. e della Bar S.p.A. delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro. 7.000,00 (settemila), Euro. 3.500,00 (tremilacinquecento) per ognuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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