Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-06-2011, n. 3806 Operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- L. M. partecipava, quale candidata a consigliere regionale nella lista del PDL, alla competizione elettorale tenutasi il 28 e 29 marzo 2010 nella Regione Calabria per l’elezione del presidente della giunta regionale ed il rinnovo del consiglio regionale, classificandosi con 4.789 voti al secondo posto dei non eletti nella circoscrizione provinciale di Vibo Valenzia.

Essa L., sull’assunto che le modalità seguite dagli uffici centrali circoscrizionali per il calcolo del quoziente elettorale non fossero state conformi a legge, con ricorso al TAR Calabria, gravava in parte qua i verbali degli uffici centrali circoscrizionali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valenzia e il verbale dell’ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, chiedendo, previo il loro annullamento o correzione, la propria proclamazione a consigliere regionale in sostituzione dei consiglieri di minoranza ai quali sarebbe stato erroneamente assegnato il corrispondente seggio.

Essa assumeva che se fosse stato correttamente calcolato il quoziente elettorale, alle liste della coalizione di maggioranza, tra le quali è la lista cui appartiene, sarebbero stati assegnati 24 seggi e non 25 seggi, come assegnati, e sarebbe scattato il premio di maggioranza costituito da 9 seggi (anziché da 4 seggi), con conseguente sua proclamazione a consigliere regionale.

2.- Il TAR Calabria, con sentenza della prima sezione n. 1735 del 19 luglio 2010, respingeva il ricorso.

3.- L. M., con l’atto di appello qui in esame, impugnava la suddetta sentenza, chiedendone l’annullamento o la riforma per erroneità, deducendo i seguenti motivi:

a) violazione sotto due diversi profili dell’art. 15, comma 3, lett. a) e lett. b) della l. n. 108 del 1968;

b) irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza del voto.

Con memoria difensiva, l’appellante sollevava anche eccezione di incostituzionalità della legge regionale calabrese nella parte in cui prevede che la coalizione vincente abbia più seggi se prende meno voti per violazione degli articoli 3, 97, 1 e 48 della Costituzione.

4.- Si costituivano in giudizio la Regione Calabria e le parti private indicate nominativamente in epigrafe, che chiedevano il rigetto dell’appello.

5.- Precisate le conclusioni nei termini di cui agli atti difensivi, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa veniva assegnata in decisione.

6.- L’appello è infondato e va rigettato.

7.- L’oggetto del giudizio attiene alle modalità di determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale in relazione agli effetti che la legge collega al numero dei seggi assegnati a livello circoscrizionale alla coalizione vincente (l’art. 15, comma, 13, n. 4 della l. n. 108 del 1968, nel testo sostituito dall’art. 4 della l. reg. n. 4 del 2010 stabilisce che "qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale (vincente) abbia conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario…e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi…periodi; qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale (vincente) abbia conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario e li ripartisce tra le medesime liste e le circoscrizioni…").

Come detto sopra, l’appellante contesta la procedura di calcolo dei quozienti elettorali seguita dagli uffici centrali circoscrizionali e ciò fa sotto due diversi profili che prospetta in via gradata:

per aver tenuto conto solo dei voti conseguiti dalle liste che hanno superato lo sbarramento del 4% senza considerare i voti attribuiti ai candidati presidenti;

per non aver tenuto conto dei voti di tutte le liste che hanno partecipato alla competizione elettorale, ma solo di quelle che hanno superato la soglia di sbarramento.

Essa sostiene che attraverso le due possibili alternative di calcolo prospettate, il quoziente elettorale circoscrizionale sarebbe risultato più elevato e la coalizione vincente avrebbe totalizzato su base circoscrizionale un numero di seggi inferiore a 25 che avrebbe fatto scattare il premio di maggioranza per intero con assegnazione di nove seggi e non di quattro seggi.

7.2 – In ordine alla tesi sub a), va osservato che essa si basa su una lettura parziale ed erronea dell’art. 15, comma 3, lettere a) della legge 7 febbraio 1968, n. 108.

La suddetta norma al primo capoverso dispone che "…l’Ufficio centrale circoscrizionale: a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale… La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione".

Orbene, la locuzione usata dal legislatore ("determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale..") non implica, contrariamente a quanto sostiene l’appellante, una sorta di sommatoria o confusione delle due cifre elettorali ai fini della determinazione del quoziente elettorale, ma solo la contestualità delle due operazioni.

Ne consegue che la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e la cifra elettorale di ciascuna lista regionale, sono due entità distinte, che restano autonome e rilevano separatamente al proprio fine, la prima per l’assegnazione dei seggi, l’altra per stabilire la coalizione vincente.

Questa lettura della norma, che è l’unica coerente con il dato testuale, trova conferma nella successiva disposizione circa il riparto dei seggi "(l’ufficio circoscrizionale).. procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;… Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista…"(art. 15, comma 3, lettera b).

E’ indubbio a tal punto che la disciplina dettata dall’art. 15, comma 3, fissa quale regola per il riparto dei seggi tra le liste la cifra elettorale di ciascuna di esse, escludendo sul piano logico, prima che giuridico, ogni commistione o sommatoria tra cifre elettorali di diverso ambito e tipologia, in disparte la considerazione che la differenziazione tra voto di lista e voto al presidente è la base del sistema voluto dal legislatore per l’elezione diretta del presidente della giunta regionale.

In sintesi, sia in base alla interpretazione letterale che logicogiuridica della norma qui in questione, il quoziente elettorale circoscrizionale consegue dalle cifre elettorali delle sole liste circoscrizionali.

Le cifre delle liste elettorali regionali saranno considerate, invece, al fine di stabilire chi tra i candidati a presidente abbia ottenuto più voti, risultando quindi eletto.

7.3 – Il secondo profilo dedotto dall’appellante riguarda la mancata considerazione al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale dei voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, in applicazione del disposto della legge reg. della Calabria n. 1 del 7 febbraio 2005, che al terzo comma dell’articolo unico stabilisce "Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5%, non abbia ottenuto nell’intera regione, almeno il 4% dei voti validi".

La questione prospettata dall’appellante è stata già affrontata dalla giurisprudenza dalla quale non v’è motivo di discostarsi (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 10 luglio 1997, n. 13 e da ultimo, Cons. Stato, quinta, n. 124 del 18 gennaio 2006, su identica fattispecie).

Conformemente alla citata giurisprudenza, richiamata anche dal giudice di prime cure, deve ritenersi che i voti attribuiti alle liste che non superano la soglia di sbarramento, non solo non sono sufficienti per l’attribuzione di seggi alle dette liste, ma neppure entrano ad altri fini nei successivi conteggi.

8 – L’appellante assume anche che una diversa interpretazione dell’art. 15, comma 3 della l. n. 108 del 1968 sarebbe viziata per irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza del voto e, con memoria difensiva, ha sollevato anche eccezione di incostituzionalità della legge regionale calabrese (l. reg. n. 4 del 2010) nella parte in cui prevede che la coalizione vincente abbia più seggi se prende meno voti per violazione degli articoli 3, 97, 1 e 48 della Costituzione.

Entrambe le questioni possono essere esaminate congiuntamente.

8.1- L’eccezione di incostituzionalità, sollevata in maniera generica nella memoria difensiva, è, comunque, infondata.

Invero, non sussiste nella fattispecie normativa in questione violazione dell’art. 48 della Costituzione, atteso che, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, il principio di uguaglianza del voto esige che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in condizioni di parità (donde il divieto del voto multiplo o plurimo) ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali, alla quali è rimessa la materia, fermo restando in ogni caso il controllo della ragionevolezza (per tutte, Corte Costituzionale, sentenze nn. 107 del 1996 e 271 del 2010).

8.3 – Ugualmente infondata è la censura di irragionevolezza, sia se riferita alla l. n. 108 del 1968 che alla l. reg. n. 4 del 2010.

Entrambe le disposizioni normative contestate consentono, attraverso il diverso atteggiarsi del premio di maggioranza, di mantenere l’equilibrio tra il principio di governabilità e un’adeguata tutela delle minoranze, principi questi che sottendono il sistema delle elezioni regionali.

Invero, come è noto, l’assegnazione dei seggi è materia rimessa alla discrezionalità del legislatore (cfr. da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 271 del 2010, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia nel parlamento europeo), sicché essa può esser fatta in base alla popolazione, ma potrebbe benissimo essere fatta in base ai cittadini, o agli elettori o ad una combinazione di tali criteri, quello della rappresentanza c.d. territoriale, o del "criterio della proporzionalità politica", che premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l’esercizio del diritto di voto.

Trattasi, dunque, di criteri il cui contemperamento è rimesso al legislatore ordinario, che nel disegnare il sistema elettorale a livello regionale ha tenuto conto anche di altri criteri, quali la stabilità degli organi elettivi, la governabilità, nonché quello di garantire ai gruppi di minoranza un’adeguata rappresentanza, principi, questi ultimi, affermati dall’art. 4 della l. 2 luglio 2004, n. 165, che costituiscono ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, principi fondamentali in materia di elezione degli organi rappresentativi della Regione.

In conclusione anche quest’ultima censura è infondata, mentre la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Per le ragioni esposte, l’appello non può che essere rigettato.

9. – Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti, tenuto conto della delicatezza e particolarità delle questioni trattate, relative a materia di interesse generale qual è quella elettorale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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