Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24797

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del 23.7.2008, del Tribunale di Cagliari di condanna di C.D. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1000,00 di multa per i reati di millantato credito e ricettazione di assegni, ricorre la difesa del C., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a)l’erronea applicazione dell’art. 346 c.p. e l’insufficienza della motivazione.

In particolare il ricorrente prospetta la possibilità di ricostruire i fatti in modo diverso ,tenuto conto che effettivamente l’onorevole G., Presidente dell’Autorità Portuale, conosceva il C. ed era sicuramente venuto a conoscenza della promessa fatta a nome suo a P. e C.; b) l’erronea applicazione dell’art. 648 c.p., l’inosservanza dell’art. 712 c.p. e la insufficienza della motivazione che è insufficiente nella parte in cui nega la buona fede nell’acquisizione del titolo..

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile perchè si sostanzia nell’indicazione di possibili ricostruzioni alternative dei fatti, neanche tutte articolate secondo una esposizione piana che consenta alla Corte di formarsi un autonomo giudizio sugli argomenti dedotti il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile perchè predisposto senza l’osservanza della norma di cui all’art. 581 c.p.p..

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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