Cons. Stato Sez. V, Sent., 23-06-2011, n. 3804 Elezioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- F. M. partecipava alla competizione elettorale tenutasi il 28 e 29 marzo 2010 per l’elezione del presidente della giunta regionale e il rinnovo del consiglio regionale della Calabria, quale candidato alla carica di consigliere regionale per la lista IDV (Italia dei Valori) collegata al candidato presidente Callipo Filippo, per la circoscrizione di Crotone, riportando 3273 voti di preferenza.

L’Ufficio centrale regionale attribuiva al gruppo di liste provinciali "Italia dei Valori" uno dei cinque seggi della quota maggioritaria spettanti alle minoranze e lo assegnava alla circoscrizione di Crotone e di conseguenza al candidato E. D. M. che aveva riportato 1679 voti di preferenze.

F. M., ritenendo di essere stato illegittimamente pretermesso, avendo conseguito un maggior numero di voti di preferenza, impugnava davanti al TAR Calabria il verbale delle operazioni elettorali dell’ufficio centrale circoscrizionale di Crotone del 13 aprile 2010, nella parte in cui D. M. E. era proclamato consigliere regionale; il verbale delle operazioni elettorali dell’Ufficio centrale regionale del 9 aprile 2010, nella parte in cui era stato assegnato alla circoscrizione di Crotone il seggio attribuito al gruppo di liste "Italia dei Valori", chiedendo di essere proclamato eletto consigliere regionale in luogo di D. M. E..

Deduceva: violazione dell’art. 15, comma 13, n. 3 della l. 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato per la Regione Calabria dall’art. 4, comma 1 della l. reg. n. 4 del 2010 e dell’art. 4, comma 1, n. 3, ultimo periodo della l. reg. n. 1 del 2005, modificata dalla l. reg. n. 4 del 2010.

2.- Con sentenza n. 1727 del 19 luglio 2010, il TAR Calabria, sezione prima, respingeva il ricorso, affermando che il seggio oggetto della domanda era stato assegnato alla lista IDV della circoscrizione di Crotone perché in tale circoscrizione, la predetta lista aveva un numero di voti residuati maggiore rispetto a quello conseguito da tutte le liste omogenee in tutte le altre circoscrizioni provinciali.

Aggiungeva che il criterio seguito dal legislatore per l’assegnazione dei seggi della quota maggioritaria, è basato sull’attribuzione prima alle liste, poi alle circoscrizioni ed infine ai candidati e che tale criterio si applica senza differenziazioni per l’assegnazione di tutti i seggi della quota maggioritaria.

3.- F. M. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone l’annullamento, riproponendo le medesime doglianze.

In particolare, l’appellante assume che l’art. 15, comma 13, n. 3 della l. n. 108 del 1968 come modificata dall’art. 4 della l. reg. n. 4 del 2010, con riferimento ai cinque seggi spettanti alla minoranza specificherebbe soltanto che essi vanno ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale vincente, senza indicare le modalità di assegnazione dei seggi.

Ne conseguirebbe che i seggi di minoranza andrebbero assegnati ai candidati più votati all’interno dei gruppi di liste provinciali, senza il passaggio, lista, circoscrizione, candidato.

4.- Si sono costituiti in giudizio gli uffici elettorali e D. M. E. nella qualità di consigliere regionale eletto.

5.- Le parti hanno depositato memorie difensive e, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

6.- L’appello è infondato e va rigettato.

6.1- La questione posta dall’appellante riguarda l’assegnazione dei seggi da ripartire con il sistema maggioritario, ove assegnati ai gruppi di liste provinciali non collegati alla coalizione vincente.

Questi seggi, secondo l’appellante, dovrebbero essere assegnati ai candidati più votati all’interno dei gruppi di liste provinciali aventi lo stesso contrassegno, e nel caso andrebbero distribuiti tra i gruppi di liste provinciali appartenenti alle due coalizioni di minoranza collegate ai candidati presidenti Callipo e Loiero e per ciascun gruppo di liste andrebbe proclamato eletto il candidato più votato, senza alcun passaggio intermedio su base circoscrizionale, ma come se si concorresse nell’ambito di un collegio unico regionale.

6.2- L’assunto dell’appellante è destituito di fondamento giuridico.

Va osservato che la legge 17 febbraio 1968, n. 108, all’art. 15, comma 13, n. 3, come modificata dall’art. 4, comma 1 della l. reg. n. 4 del 2010, stabilisce che "qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale (vincente) abbia conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario…e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale (vincente)…".

I successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo stabiliscono il procedimento da seguire per l’assegnazione ("A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell’effettuare l’operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all’assegnazione di seggi, l’attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria").

Orbene, dalla lettura testuale della norma citata, risulta l’unitarietà del procedimento da seguire per l’assegnazione dei seggi che con carattere ripetitivo si sviluppa attraverso la scansione, lista, gruppo, circoscrizione, candidato.

L’assunto dell’appellante non trova, di conseguenza, alcuna base nell’ordinamento positivo che detta in maniera puntuale il procedimento da seguire per l’assegnazione di tutti i seggi della stessa quota maggioritaria sia che essi debbano essere assegnati ai gruppi di maggioranza, sia a quelli di minoranza.

6.3 – L’appello va, quindi, rigettato con conferma della sentenza di primo grado anche per quanto attiene l’estromissione dal giudizio degli uffici elettorali che, secondo giurisprudenza consolidata, essendo organi temporanei, non assumono la qualità di parti, poiché essi non hanno alcun interesse al mantenimento dei risultati derivanti dalle elezioni.

7.- Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, tenuto conto della novità delle questioni controverse.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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