Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna di A.N. alla pena di anni due di reclusione ed Euro 400,00 di multa per la ricettazione di un assegno di provenienza e della consequenziale truffa per la spendita dello stesso, ricorre la difesa di A. N., deducendo con il primo motivo che il reato di ricettazione sarebbe prescritto e con un secondo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva, quale la testimonianza della signora C..

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.

Infatti il termine di prescrizione del reato, se gravato, come nel caso in esame da recidiva pluri circostanziata, è pari ad anni 13, ed, allo stato, non è ancora scaduto (26.04. 2013).

2.2 L’ ulteriore motivo di ricorso è la pedissequa reiterazione di motivo di appello, già esaminato e respinto dalla Corte con motivazione congrua, coerente ed articolata: la Corte di merito ha infatti osservato che la richiesta di parziale rinnovazione del dibattimento per escutere la teste la teste C.M. G. era del tutto irrilevante e che la rinuncia ad escutere la teste da parte del P.M. non fu affatto contrastata dalla difesa, che non si oppose espressamente a tale scelta dovendosi, pertanto, quest’ultima intendersi condivisa.

2.3 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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