T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 382 Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Parte ricorrente impugna gli atti: a) d’accertamento della inottemperanza alla originaria demolizione (3.8.2010), d’archiviazione della pratica edilizia (6.7.2010), del rigetto del permesso di costruire (23.8.2010).

Vi è stata una sentenza di questo Tribunale (n. 180/2010) che ha rigettato il ricorso avverso una negata sanatoria del 2007; in data 1.12.2009 è stata presentata una nuova sanatoria, integrata il 28.6.2010, dopo una parziale demolizione, che viene archiviata per esito negativo (pratica n. 2566/1.12.2009), poiché gli adeguamenti per ricondurre l’immobile nell’alveo della conformità edilizia, postulano la presentazione di una nuova pratica edilizia, con interventi conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente all’epoca ed al momento della presentazione della domanda.

Ad essa è seguito l’accertamento di inottemperanza dell’ordinanza di demolizione del 2005, con acquisizione delle opere e dell’area pertinenziale (prot. n. 3486/3.8.2010).

La difesa del Comune di Monteodorisio ricorda che la citata sentenza ha chiarito che il ripristino dell’ordinanza di demolizione, a seguito di rigetto della sanatoria e nell’ambito dello stesso provvedimento, equivale a riadozione dell’atto repressivo; la nuova sanatoria del 2009, anch’essa con esito negativo, richiama, nel provvedimento di archiviazione, espressamente la sent. n. 180/2010 che ha confermato anche la validità dell’ordinanza di demolizione n. 2/2005.

Motivi della decisione

Il Tribunale, nell’ordinanza cautelare n. 7/2011, aveva sollecitato un riesame eventuale, in relazione alle prospettate considerazioni di parte ricorrente; esso non vi è stato ed il gravame va deciso nel merito, partendo dal principio già enunciato nella precedente sentenza n. 180/2010.

Va esaminato il contenuto del provvedimento del 6.7.2010 (n. prot. 3046), relativo all’archiviazione della pratica edilizia n. 2566/2009 (sanatoria ex art. 36 DPR. n. 380/2001); in esso, invero, si richiama in apicibus l’ ordinanza n. 2/2005, in uno alla citata sentenza n.180/2010, confermativa della legittimità di tale atto repressivo.

A tale provvedimento è seguito, in data 3.8.2010, l’altro atto acquisitivo, nonché, in data 23.8.2010 (prot. n. 3717), l’Amministrazione ha notificato all’interessato altro diniego relativo alla pratica edilizia n. 2593/28.6.2010 (prot. n. 2852), in cui ha preso atto della nota di archiviazione della sanatoria, che, pertanto è stata superata dalla presentazione del nuovo Permesso di Costruire (P.d.C.) e dal correlato diniego di cui trattasi.

In esso si puntualizza come, in conseguenza della sentenza n. 180/2010, il "bene immobile è di diritto acquisito, gratuitamente, al patrimonio comunale", di qui la carenza di titolo per il P.d.C. ed il fatto che "il bene immobile non è più nella loro disponibilità giuridica".

L’atto d’accertamento acquisitivo del 3.8.2010 sarebbe, quindi, un atto dovuto per il giudicato formatosi.

Esaminando i motivi dedotti, non ha pregio sostenere la doverosità, sempre e comunque, di una nuova ordinanza di demolizione, che nella fattispecie dovrebbe conseguire il diniego del 23.8.2010, che ha vanificato la precedente "sanatoria" archiviata.

Il punto da chiarire è, pertanto, il momento di perfezionamento dell’inottemperanza spontanea della demolizione e quello dell’acquisizione ipso iure da parte del Comune.

L’art. 31 DPR. n. 380/2001 stabilisce: 1) che la competenza repressiva è del dirigente o responsabile dell’ufficio comunale, 2) l’ingiunto deve provvedere sua sponte entro gg.90 dalla notificazione, se vuole evitare l’acquisizione gratuita all’Ente, 3) il Comune deve procedere ad accertamento dell’inottemperanza, con atto formale e notificato ad personam, 4) in assenza di quanto prescritto, provvede il giudice penale alla demolizione dell’opera, se già non attuata, essendo una sanzione amministrativa accessoria (Cass. Pen. III, n. 3861/2011).

Da quanto esposto, emerge che il giudicato del G.A., di rigetto dell’annullamento del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione, quale riadattata in contestuale alla negata sanatoria, rimette il procedimento al Comune, che deve dare sempre 90 gg. continuativi all’interessato, che li ha interrotti proponendo il gravame, e, solo dopo lo spirare di tale termine, si ha l’effetto acquisitivo legale in favore dell’Amministrazione, che, ai fini della trascrizione, è tenuta alla formazione del titolo, ai sensi dell’art. 21 n.4 DPR 380/2001.

In relazione agli atti impugnati, considerata esaurita la pratica archiviata della sanatoria, superarata del successivo P.d.C., va considerata la legittimità o meno del diniego del permesso di costruire (pratica (2593/2010), sollecitato dallo stesso Comune con nota del 9.2.2010 (prot. n.650), e dell’atto di accertamento dell’inottemperanza demolitiva.

Precisato l’aspetto procedimentale, il diniego del 23.8.2010 ha una sua motivazione chiaramente insufficiente rispetto al progetto presentato ed alla situazione obiettiva determinatesi; esso, comunque, non contiene alcuna riadozione dell’ordinanza di demolizione pregressa, il che esclude ogni ulteriore e possibile effetto legale automatico, senza che prima siano stati formalmente concessi i =90= giorni all’interessato per l’adempimento spontaneo.

Conclusivamente il ricorso va accolto, ma la particolarità della fattispecie e il suo contorto svolgimento, giustifica la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla gli atti del 3.8.2010 (prot. n. 3486) e del 23.8.2010 (prot. n. 3717);

spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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