Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 14.10.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Locri del 11.3.2005 di condanna del ricorrente alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa per ricettazione di una vettura rubata alla cui guida veniva sorpreso il ricorrente con numero di telaio alterato e con apposta targa di altra vettura. La Corte rilevava che l’imputato era rimasto contumace e che quindi non aveva reso alcuna giustificazione in ordine al possesso della vettura.

L’imputato allega la contraddittorietà della motivazione della sentenza. Le dichiarazioni rese in istruttoria rese dall’imputato, stante la contumacia di questi, dovevano essere versate in atti e da tale dichiarazioni risultavano le giustificazioni rese in ordine al possesso della vettura.

Con il secondo motivo si deduce, che circa la derubricazione del reato nel capoverso dell’art. 648 c.p., la Corte non aveva offerto una congrua motivazione rinviando al valore della vettura senza specificarlo.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la prima doglianza il motivo è del tutto generico posto che non si indicano neppure quali sarebbero le giustificazioni rese dall’imputato in istruttoria onde giustificare il suo essere stato trovato in possesso della vettura di provenienza illecita Analogamente generico è il secondo motivo posto che certamente prima facie la ricettazione di una vettura non può ritorni di particolare tenuità. Non si offrono elementi di sorta per "tenere la vettura di un valore compatibile con la previsione di cui al capoverso dell’art. 648 c.p., non essendo a ciò sufficiente la mera allegazione che si trattasse di vettura usata (peraltro risulta dal capo d’imputazione che la vettura era una Golf Gtl).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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