T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 23-06-2011, n. 3365 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, G.V. impugnava il provvedimento, indicato in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno gli negava l’equo indennizzo per l’infermità consistente nell’artrosi cervicolombare con discopatia L5S1, in quanto non ritenuta dipendente da causa di servizio; in virtù di numerose censure in fatto e in diritto, il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento in questione.

1.2. Si costituiva il Ministero dell’Interno che chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. All’esito dell’udienza di trattazione del 18.05.2011, il Collegio tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

2.1. Il presente ricorso ha ad oggetto il mancato riconoscimento in capo al ricorrente, Vice Questore della Polizia di Stato, dell’equo indennizzo per dipendenza da causa di servizio dell’infermità -consistente nell’artrosi cervicolombare con discopatia L5S1.

2.2. Il ricorrente muove al provvedimento due articolate censure: 1) per difetto assoluto di motivazione e per eccesso di potere in quanto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio (d’ora innanzi, CVCS), a cui si è uniformato l’impugnato provvedimento denegatorio, sarebbe caratterizzato da formule stereotipate e non supportate da alcuna letteratura medica; 2) per manifesta inadeguatezza dell’istruttoria, per mancata considerazione di circostanze di fatto rilevanti, per illogicità e, infine, per eccesso di potere non avendo considerato le condizioni del servizio svolto dal ricorrente, a cui sarebbe riconducibile eziologicamente la patologia lamentata.

3.1. La natura delle contestazioni mosse al provvedimento consente di trattare unitariamente le due censure che, in sostanza, si appuntano, oltre che su taluni profili formali (utilizzo di formule stereotipate, mancata considerazione di elementi di fatto rilevanti), sul merito delle valutazioni compiute dal CVCS – recepite nel provvedimento impugnato – relativamente alla descritta patologia artrosica; giova rammentare che in relazione ad altre tipologie di infermità è stato, invece, riconosciuto l’indennizzo con lo stesso provvedimento impugnato.

3.2. Il parere del CVCS, con motivazione che non convince il ricorrente, ha affermato: che la patologia artrosica per cui si è chiesto l’indennizzo può essere causata da traumi o da microtraumatismi ripetuti che non risultano essersi verificati nel corso del servizio prestato; che, in assenza di tali fattori, "i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni"; infine, che l’esposizione a fattori climatici o perfrigeranti non contribuisce al processo degenerativo in cui si sostanzia l’artrosi (cfr. parere reso nell’adunanza n. 21/007 del 06.02.2007, in atti).

3.3. Il ricorrente, come si è detto, afferma che il parere sia motivato in modo stereotipato e che scaturisca da un imperfetto apprezzamento delle circostanze di fatto, per non essersi considerate le specificità dei diversi servizi prestati. Inoltre, contesta l’inesattezza della ricostruzione del CVCS alla luce dell’opposto parere reso dalla Commissione Medica Ospedaliera dist. Napoli in data 22.07.2004 e della relazione di consulenza redatta dal Dott. G.F. in servizio presso l’A.S.L. NA1. Il consulente di parte conclude, infatti, nel senso che la patologia in questione sia ascrivibile al servizio prestato in quanto questo sarebbe stato contraddistinto da un’esposizione costante a fattori perfrigeranti, dalla sottoposizione a carichi di lavoro gravosi in posizioni incongrue nonché da microtraumatismi ripetuti e continuati nel tempo (evinti dallo stato di servizio del ricorrente), fattori tali da determinare l’insorgenza della patologia lamentata.

4.1. In primo luogo, occorre esaminare le censure di tipo formale relative all’asserita insufficienza della motivazione e dell’istruttoria.

4.2. Ebbene, la lettura della motivazione del parere del CVCS, sintetizzata poco sopra, esclude la ricorrenza dei lamentati vizi. Da un lato, infatti, le valutazioni mediche espresse nel parere sono esenti da vizi logici e, ad un tempo, correttamente espresse, dall’altro non sussiste il lamentato difetto di istruttoria in quanto la stessa motivazione mostra di aver considerato attentamente la qualità del servizio prestato (svolto presso reparti mobili e, in prevalenza, presso istituti di formazione dell’Amministrazione e uffici di polizia di frontiera), tanto da riconoscere la dipendenza da causa di servizio in relazione a due tra le patologie per cui si era richiesto l’indennizzo. Per altro verso, il CVCS correttamente ha escluso la ricorrenza di traumi o di microtraumatismi che, in effetti, non risultano da alcuno dei documenti prodotti che attestano la tipologia dei servizi prestati.

5.1. Il tema centrale del presente processo, consiste, quindi, nella confutazione del merito delle conclusioni a cui è giunto il CVCS, confermate dal provvedimento impugnato, che ha riconosciuto l’equo indennizzo con riferimento a due sole infermità e non, invece, alla patologia artrosica.

5.3.1 Giova ribadire, in proposito, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è organo caratterizzato da speciale competenza tecnica che, per composizione e funzionamento, si caratterizza come momento di sintesi e di comparazione dei diversi pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso (Consiglio Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 618).

5.3.2. Ciò consente di chiarire quale sia il rapporto tra i pareri resi dalla C.M.O. e quelli resi dal Comitato. In proposito, si è affermato che "l’accertamento sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio del pubblico dipendente effettuata dalla Commissione Medica Ospedaliera può considerarsi definitivo solo ad alcuni limitati fini (ad es. la concessione dell’aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc.,)", mentre per quanto riguarda il procedimento relativo alla concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, compete al Comitato di Verifica l’accertamento della dipendenza e della classifica dell’infermità da causa di servizio (Consiglio di stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).

5.3.4. Per completezza è opportuno evidenziare che iIl sistema così delineato dalla giurisprudenza ha trovato, di recente, una conferma normativa a seguito dell’approvazione del codice dell’ordinamento militare (cfr. D.lgs. 66/2010, D.P.R. 90/2010) allorchè si sono ulteriormente chiariti i rapporti tra i pareri delle commissioni mediche e quelli del C.V.C.S.: l’art. 198 del D.lgs. 66/2010, richiamato, dall’art. 6 co. 1 D.P.R. 461/2001 attribuisce alle commissioni mediche ospedaliere il solo compito di diagnosticare la patologia, precisandone solo eventualmente l’"eziopatogenesi", mentre è il C.V.C.S. ad accertare la "riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione" (art. 11 co. 1 D.P.R. 461/2001).

5.3.5. In tal senso, si deve concludere che i pareri resi dalle Commissioni mediche ospedaliere e dal Comitato di Verifica non sono pari ordinati, spettando al Comitato "il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla Commissione medica ospedaliera" e che, pertanto, alcuna illegittimità o incongruenza può farsi derivare dalla difformità tra i due pareri contraddistinti da diversa natura e finalità.

5.4. In merito, poi, all’asserita inesattezza sostanziale del parere, va ribadito il costante orientamento della giurisprudenza che consente al giudice amministrativo un sindacato cd. "debole" in materia di verifica dell’operato degli organi tecnici preposti alla verifica della spettanza dell’equo indennizzo.

5.4.1. Più in particolare, si è affermato che, in virtù delle particolari competenze tecnicoamministrative e della composizione del Comitato di Verifica di cui all’art. 10 D.P.R. 461/2001 (C.V.C.S.), il parere reso da tale organo può essere sindacato in sede di legittimità soltanto per irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 01 dicembre 2009, n. 7516; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 76). Siffatto orientamento, peraltro, è stato confermato, pur con le precisazioni che seguono, nonostante l’introduzione nel processo amministrativo di mezzi di prova idonei a consentire un sindacato sulla discrezionalità tecnica, innovazione confermata dal codice del processo amministrativo che regola espressamente la consulenza tecnica (art. 67) e la verificazione (art. 66).

5.4.2. Per quanto, infatti, l’esercizio di discrezionalità cd. tecnica, come chiarito da autorevole dottrina, non rientri nell’area del merito amministrativo, normalmente insindacabile dal G.A., il principio di separazione dei poteri impone egualmente di escludere la possibilità che il Giudice Amministrativo eserciti un sindacato "intrinsecò sull’esercizio di discrezionalità tecnica, sovrapponendo sempre e comunque la propria valutazione (rectius: la valutazione dei propri consulenti o verificatori) a quella operata dall’Amministrazione. Tale possibilità deve essere riconosciuta, infatti, solo qualora nell’operato dell’Amministrazione "vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti" (Consiglio Stato, sez. V, 01 ottobre 2010, n. 7262).

5.4.3. In ogni caso, poi, "in presenza di più soluzioni tecniche tutte opinabili (in ragione del carattere elastico della regola tecnica applicata), ma tutte attendibili, il giudice deve privilegiare e mantenere la scelta tecnica compiuta dall’Amministrazione, perché l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione il potere di valutazione tecnica" (Consiglio Stato, sez. VI, 05 ottobre 2010, n. 7300).

5.5. Ebbene, nel caso di specie, il parere del CVCS appare, come si è detto, esente da vizi logici, così come correttamente sono apprezzati i presupposti di fatto sottesi alla richiesta di equo indennizzo. Ciò che viene in rilievo, allora, è una mera divergenza di opinioni tecnicoscientifiche, essendo pervenuti il Comitato e il consulente di parte a conclusioni opposte. In tale ipotesi non può esservi alcun dubbio che il giudice debba preferire la soluzione adottata dall’Amministrazione anche in virtù della già citata elevata qualificazione tecnica del CVCS.

6.1. Quanto precede dimostra la fondatezza del ricorso che va, pertanto, respinto.

6.2. La particolare natura della materia del contendere, l’evoluzione giurisprudenziale in tema di sindacato sulla discrezionalità tecnica e l’oggettiva opinabilità delle conclusioni tecnicoscientifiche, integrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensate le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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