T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 23-06-2011, n. 3352 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con istanza notificata il 9.12.2010 la ricorrente, dirigente medico di ruolo della ASL NA n. 5 con rapporto di servizio a tempo pieno dal 1.2.1988, attualmente priva di incarico e di funzioni, ha chiesto l’accesso a tutti gli atti inerenti il procedimento di conferimento degli incarichi provvisori di Direttore di struttura complessa di direzione sanitaria ospedaliere degli ospedali riuniti dell’are stabile, direzione sanitaria degli ospedali riuniti della Penisola Sorrentina – direzione sanitaria degli ospedali riuniti dell’area vesuviana, nonché gli incarichi della direzione sanitaria strategica aziendale.

Formatosi il provvedimento tacito di diniego, ha inoltrato il presente ricorso, affidato alle censure di violazione degli articoli 2, 22, 24 e 25 della legge 241/90, sviamento e violazione dei principi generali del procedimento amministrativo.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 7 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.

Come visto nella narrazione in fatto, la ricorrente ha chiesto l’accesso ad una serie indeterminata di documenti (tutti gli atti inerenti il procedimento di conferimento degli incarichi provvisori di Direttore di struttura complessa di direzione sanitaria ospedaliere degli ospedali riuniti dell’are stabile, direzione sanitaria degli ospedali riuniti della Penisola Sorrentina – direzione sanitaria degli ospedali riuniti dell’area vesuviana nonché gli incarichi della direzione sanitaria strategica ambientale), relativi ad incarichi diversi, funzioni diverse e diverse aree geografiche, senza delimitare temporalmente l’arco di tempo a cui riferire la richiesta.

Come si legge nell’istanza, poi, l’accesso è stato chiesto a tale serie non definita di atti "al fine di verificarne la regolarità rispetto alla normativa dettata in subiecta materia" e a tutela del "diritto alla puntuale verifica della regolarità dell’iter procedimentale seguito".

In sostanza, dallo stesso tenore letterale della istanza, emerge come la ricorrente, invece di mirare alla tutela di uno specifico interesse giuridico di cui è portatrice, ha inteso piuttosto attivare un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, finalizzato, in ultima analisi, alla definizione della sua posizione all’interno dell’amministrazione di appartenenza, mediante conferimento di un nuovo incarico.

A tanto consegue l’infondatezza del gravame, in considerazione del fatto che l’astratta legittimazione alla richiesta di documenti non può legittimare il ricorso a forme di supervisione di un’attività amministrativa di cui si vuole verificare in via generale la legittimità.

Infatti, in senso preclusivo a tale attività di indagine dispone letteralmente l’art. 24, comma 3, l. n. 241 del 1990, in base al quale "non sono ammissibili istanze di accesso, preordinate ad un controllo generalizzato delle pubbliche amministrazioni" (così, T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 03 settembre 2010, n. 3587).

Né la disciplina dell’accesso, come rilevato più volte in giurisprudenza, può consentire un uso strumentale dell’istituto "per perseguire altre finalità, ovvero per effettuare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, per ottenere la conclusione di procedimenti, per indurre l’Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, per tentare improprie remissioni in termini rispetto ad azioni giudiziarie non coltivate tempestivamente" (così T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 12 novembre 2010, n. 24061, sulla inammissibilità di istanze eccessivamente generiche, che importino un onere di ricerca o catalogazione dell’amministrazione, cfr. pure Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8287 e T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 21 gennaio 2010, n. 796).

Non vi è luogo a liquidazione delle spese in ragione della mancata costituzione dell’amminisitrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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