Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24791 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania, ha affermato la penale responsabilità di R.S. per i reati di cui agli artt. 633 e 639 c.p. per avere invaso 180 mq di un terreno di proprietà comunale e lo ha condannato alla pena di 400,00 Euro di multa, ricorre l’imputato , chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà avendo i giudici di merito ritenuto generica la consulenza tecnica di parte e fondato il proprio giudizio solo sulle risultanze acquisite dalla P.G..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato ed, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3, deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, attraverso la pretestuosa deduzione di un’asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, prospettando una alternativa valenza degli elementi di prova acquisiti, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto; e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione.

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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