Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 26.09.2003, di condanna del M. per il reato di tentata estorsione alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1300,00 di multa, ricorre la difesa del M., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo che gli indizi rilevati dalla Corte di merito non hanno singolarmente presi quella gravità, precisione e concordanza che richiede l’art. 192 c.p.p., comma 2 e sono privi di valore probatorio.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Motivo di ricorso è generico e, pertanto, inammissibile.

2.2 Il ricorrente, infatti, nel lamentare che il giudice non avrebbe preso in considerazione le richieste articolate nel relativo atto di impugnazione, non specifica quali aspetti della vicenda, devoluti alla cognizione del detto giudice, sarebbero stati ignorati e si limita a censurare in modo generico la motivazione della Corte di merito, affermando che la stessa viola il disposto dell’art. 192 c.p.p., comma 2 ma omette di indicare le ragioni alla base della censura limitandosi ad affermazioni apodittiche circa la mancanza di rilevanza degli indizi indicati in motivazione.

2.3 L’art. 581 c.p.p., lett. c), prescrive che i motivi di impugnazione devono contenere l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, così ponendo a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate, compresa l’allegazione degli stessi atti (Sez. 6, 15 marzo 2006, n. 10951, Casula; Sez. 6, 26 aprile 2006, n. 22257, Maggio).

2.4 L’onere della indicazione specifica dei motivi di ricorso, secondo la previsione di cui all’art. 581 c.p.p. che prevede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, non può essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze formulate in un pregresso atto, senza indicarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. 2.5 Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, "per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità ovvero indeterminatezza dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il "punto" che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame". (Cass. Sez. 6 sent. 13261 del 6.2.2003 dep. 25.3.2003 rv 227195. 2.6 Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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