T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 23-06-2011, n. 3330

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 31 marzo 2010 e depositato il 14 aprile 2010, D.Q. A.W.G., in proprio e in qualità di amministratore unico della B.D.S. s.r.l., impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari: – la determinazione del 21 settembre 2009, prot. n. 100, con cui il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Prata Sannita aveva rigettato la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata il 16 novembre 2007 (prot. n. 4584); – ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le note del 21 luglio 2007, prot. n. 3050, del 28 luglio 2007, prot. n. 3179, del 1° marzo 2008, prot. n. 808, del 9 marzo 2009, prot. n. 904, del 29 maggio 2009, prot. n. 2622, il parere legale del 27 luglio 2007, la delibera del consiglio comunale n. 44 del 25 settembre 2007.

2. Alla luce delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti, la vicenda dedotta in giudizio è la seguente.

2.1. In data 16 novembre 2007 (prot. n. 4584) la B.D.S. aveva presentato al Comune di Prata Sannita domanda sanatoria edilizia ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 con riguardo ad opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 18 del 5 agosto 2006 "per l’adeguamento igienicofunzionale ed ampliamento di un fabbricato rurale sito alla località Rio, sul fondo in proprietà della sig.ra Teresa Pasquale, censito al foglio 18, particelle 1 e 2 – fabbricato da adibire a country house".

2.2. In ordine a tale istanza il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Prata Sannita aveva espresso proposta di rigetto con nota del 1° marzo 2008, prot. n. 808, ed aveva trasmesso gli atti alla commissione edilizia comunale ed alla commissione edilizia integrata ai fini dell’emissione dei pareri di rispettiva competenza.

2.3. Stante la perdurante inerzia dell’interpellata amministrazione comunale a fronte della richiesta di accertamento di conformità, la B.D.S. aveva invocato l’intervento propulsivosostitutivo della Regione Campania ai sensi dell’art. 43 della l. r. Campania n. 16/2004.

2.4. Con nota del 2 marzo 2009, prot. n. 179230, la Regione Campania aveva, quindi, diffidato il Comune di Prata Sannita "a pronunciarsi con provvedimento adeguatamente motivato" sulla domanda di sanatoria edilizia del 16 novembre 2007 (prot. n. 4584). E, in seguito al riscontro ricevuto dall’ente locale diffidato con nota del 9 marzo 2009, prot. n. 904, secondo cui si sarebbe formato il silenzio rigetto sull’istanza in parola, aveva trasmesso la documentazione acquisita alla Provincia di Caserta, ai fini del relativo intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 43 della l. r. Campania n. 16/2004.

2.5. Successivamente, con l’impugnata determinazione del 21 settembre 2009, prot. n. 100, il responsabile del Servizio tecnico del Comune di Prata Sannita aveva emesso "un provvedimento espresso meramente confermativo del silenzio rigetto venutosi a formare" sulla domanda di accertamento di conformità del 16 novembre 2007 (prot. n. 4584).

3. A sostegno dell’esperito gravame, venivano dedotte le seguenti censure.

1. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, clare loqui, trasparenza, imparzialità, economicità ed efficienza della pubblica amministrazione. Violazione dell’art. 43 della l. r. Campania n. 16/2004. Violazione del regolamento regionale n. 634/2003. Violazione degli artt. 1, 2, 3 e 8 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà.

2. Eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di comportamento secondo correttezza, diligenza e buona fede della pubblica amministrazione.

3. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione degli artt. 1 e 6 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dei principi di leale collaborazione tra le parti. Carenza assoluta di istruttoria. Violazione dell’art. 30 del regolamento edilizio comunale. Sviamento.

4. Violazione degli artt. 7 e 10 della l. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento. Violazione dell’art. 45 del regolamento edilizio comunale.

5. Violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990. Violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento. Violazione dell’art. 45 del regolamento edilizio comunale.

6. Violazione del d.p.r. n. 380/2001. Violazione del d.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione degli artt. 7, 10, 12, 16, 20, 21 e 53 del regolamento edilizio comunale. Eccesso di potere per sviamento.

4. Costituitosi il Comune di Prata Sannita, sosteneva la legittimità del proprio operato ed eccepiva l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione proposta ex adverso, chiedendone, quindi, il rigetto.

5. All’udienza pubblica del 9 marzo 2011, la causa veniva trattenuta in decisione.

6. In rito, priva di pregio si presenta l’eccezione di irricevibilità sollevata da parte resistente.

La notifica risulta, infatti, essersi perfezionata nei confronti del D.Q. il 31 marzo 2010, quando il ricorso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8833; sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8099; Cass. civ., sez. VI, 1° febbraio 2011, n. 2320), ed è stata, quindi, effettuata entro il termine decadenziale di 60 giorni ex art. 21, comma 1, della l. n. 1034/1971 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) a decorrere dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (3 febbraio 2010).

Neppure rileva, al riguardo, la denunciata incompetenza dell’ufficiale giudiziario ad avvalersi del servizio postale, trattandosi di irregolarità ininfluente sul perfezionamento del procedimento di notificazione nei confronti del ricorrente (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2849; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 726; TAR Lazio, Roma, sez. I, 1° marzo 2010, n. 3146).

7. Del pari priva di pregio è l’eccezione di giudicato, incentrata sull’assunto di identità di petitum tra il presente giudizio e quello definito da questo Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 2088/2008.

Ed invero, tale ultima controversia aveva non già per oggetto – come, invece, quella introdotta dal ricorso in epigrafe – il diniego (espresso) di sanatoria edilizia ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001, bensì il silenzio inadempimento dell’interpellata amministrazione comunale sulla domanda di accertamento di conformità del 16 novembre 2007 (prot. n. 4584), nonché l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale del 1° marzo 2008, prot. n. 808, recante la proposta di rigetto della predetta domanda.

8. Non è, poi, predicabile il contestato difetto di legittimazione attiva in capo al D.Q., quale amministratore unico della B.D.S., destinataria del gravato diniego di sanatoria edilizia.

Il ricorrente ha, infatti, documentato la propria nomina nella predetta carica sociale mediante allegazione del verbale di assemblea straordinaria n. 10 del 20 giugno 2009.

9. Nel merito, fondati si rivelano il primo, secondo e terzo motivo di impugnazione, con cui il D.Q. lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione della determinazione del 21 settembre 2009, prot. n. 100, e che possono scrutinarsi congiuntamente, considerata la loro stretta interrelazione reciproca.

9.1. In proposito, giova, in primis, rammentare che, nonostante l’intervento propulsivo sostitutivo dell’autorità regionale ai sensi dell’art. 43 della l. r. Campania n. 16/2004, il Comune di Prata Sannita ha concluso il procedimento instaurato dalla domanda di accertamento di conformità del 16 novembre 2007 (prot. n. 4584), limitandosi ad adottare "un provvedimento espresso meramente confermativo del silenzio rigetto".

9.2. Giova, altresì, rammentare che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, "sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione".

La norma richiamata, nel ribadire la regola generale contenuta nell’art. 3 della l. n. 241/1990, impone all’amministrazione comunale un indeclinabile onere motivazionale, a presidio della trasparenza dell’azione amministrativa (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1578; TAR Liguria, Genova, sez. I, 20 aprile 2010, n. 1834).

Il provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria deve, cioè, essere supportato da una motivazione consistente nella concreta individuazione di un contrasto del progetto presentato con specifiche norme urbanistiche, esplicitamente indicate, dovendosi procedere ad una valutazione della compatibilità dell’intervento già realizzato con la disciplina edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18 marzo 2005, n. 1528).

Un provvedimento privo di motivazione non porrebbe l’istante nella condizione di adeguare, ove possibile, l’intervento alla normativa vigente o di proporre impugnativa giurisdizionale, denunziando non solo il difetto della motivazione, ma anche l’eventuale errata interpretazione della disciplina urbanistica, edilizia e ambientale (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 ottobre 2004, n. 1844).

9.3. Il Collegio non ignora, peraltro, che, secondo un orientamento giurisprudenziale accreditato da questo Tribunale amministrativo regionale, il silenzio rigetto sulla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 non è impugnabile per carenza di motivazione, essendo lo stesso legislatore a prevedere un esito provvedimentale tacito, e restando, comunque, aperta all’interessato la possibilità di dolersi del diniego di sanatoria previa dimostrazione della sussistenza della prescritta doppia conformità urbanistica delle opere abusivamente realizzate (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 11 ottobre 2007, n. 9333; 20 maggio 2009, n. 2760; 10 febbraio 2010, n. 844; 15 luglio 2010, n. 16805; 28 ottobre 2010, n. 21844)

Il superiore approdo non esime, tuttavia, l’amministrazione comunale dall’obbligo di motivare compiutamente il diniego di sanatoria, una volta che sia addivenuta alla determinazione di adottare un provvedimento espresso in tal senso.

Se, infatti, anche a seguito del formarsi del silenzio rigetto sulla domanda di accertamento di conformità, l’amministrazione comunale conserva il potere di pronunciarsi in via espressa, il sopravvenuto atto esplicito di diniego non può intendersi come meramente confermativo di quello formatosi in via tacita, dovendo essere emesso a seguito di istruttoria e dotato di puntuale motivazione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 13 luglio 2010, n. 16689).

Ciò, tanto più, se – come nella specie – il provvedimento declinatorio espresso sia stato provocato dall’intervento propulsivo regionale ex art. 43 della l. r. Campania n. 16/2004, proprio in considerazione dell’esigenza di supportare con adeguata motivazione il divisato diniego di sanatoria edilizia.

Ed invero, un atto meramente confermativo del silenzio rigetto del richiesto accertamento di conformità, quale, appunto, quello adottato dal Comune di Prata Sannita con la gravata determinazione del 21 settembre 2009, prot. n. 100, finirebbe per integrare una sostanziale elusione della richiamata disciplina dettata dal legislatore regionale a presidio del principio di trasparenza dell’azione amministrativa, di cui l’obbligo di motivazione costituisce fondamentale proiezione attuativa.

9.4. Nel caso in esame, il ravvisato difetto di istruttoria e di motivazione si apprezza ulteriormente, nella misura in cui il procedimento ex art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 risulta essersi arrestato alla proposta di rigetto di cui alla nota del 1° marzo 2008, prot. n. 808, senza che su quest’ultima si fossero pronunciate la commissione edilizia comunale e la commissione edilizia integrata, interpellate ai fini dell’emissione dei pareri di rispettiva competenza.

L’impugnato provvedimento espresso di diniego della richiesta sanatoria edilizia non avrebbe dovuto, infatti, limitarsi a richiamare la citata nota del 1° marzo 2008, prot. n. 808, ma avrebbe dovuto porsi a conclusione di un iter istruttorio completo degli apporti consultivi normativamente previsti (cfr. art. 30 del regolamento edilizio comunale), nonché ritenuti necessari dallo stesso responsabile del Servizio tecnico del Comune di Prata Sannita, in sede di formulazione della proposta di rigetto.

10. In conclusione, stante la rilevata fondatezza delle censure dianzi scrutinate, ed assorbite quelle ulteriori (essendo l’amministrazione resistente chiamata a conformarsi al presente dictum giurisdizionale mediante riesame della domanda di accertamento di conformità del 16 novembre 2007, prot. n. 4584), il ricorso in epigrafe deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata determinazione del 21 settembre 2009, prot. n. 100.

11. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la determinazione responsabile del Servizio tecnico del Comune di Prata Sannita, prot. n. 100, del 21 settembre 2009.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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