Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

volgimento del processo

1. Con sentenza del 04.11.2003 il Tribunale di Catania condannava C.A. e Ca.Ag. per il delitto di ricettazione, nella forma attenuata, avendo il primo acquistato ed il secondo venduto un certificato di assicurazione dell’autovettura ed il relativo contrassegno, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa.

1.1 Entrambi gli imputati proponevano appello ma la Corte d’appello di Catania confermava la sentenza di primo grado.

1.2 Avverso tale sentenza d’appello ricorrono gli imputati deducendo:

C.:

a) il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) perchè la motivazione è scarna e superficiale e manca ogni considerazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche, chieste con l’appello.

Ca.:

b) La nullità del giudizio per inosservanza delle regole processuali stabilite a pena di nullità, perchè il decreto di citazione a giudizio sarebbe stato notificato in modo irregolare e pertanto la notifica deve essere considerata omessa; l’interrogatorio dell’imputato,inoltre, è stato acquisito quando già le parti avevano concluso; la motivazione della sentenza è comunque carente in punto di prove della responsabilità.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo del ricorso C. è manifestamente infondato, per difetto di specificità, atteso che la censura è formulata in modo puramente assertivo, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.

2.1 Le attenuanti generiche erano state chieste con l’appello ma in modo assolutamente generico,omettendo ogni motivazione della richiesta. Il motivo di appello,pertanto, era generico ai sensi del combinato disposto dall’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c, art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c e, perciò, inammissibile.

2.3 Il ricorso di C.A. deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2.4 Il primo motivo del ricorso di Ca.Ag. è manifestamente infondato. L’imputato eccepisce una questione formale di irritualità della notifica del decreto di citazione a giudizio, che sarebbe stata effettuata con raccomandata, quest’ultima inesitata. Risulta, invece, per tabulas, che la notificazione fu tentata, per ben due volte, al domicilio eletto dall’imputato, in via Plaga al n. 28, dall’ufficiale giudiziario ed entrambe le volte l’ufficiale giudiziario (e non il postino come erroneamente indicato in ricorso) attestò la notifica infruttuosa, con conseguente deposito alla casa comunale. Sempre per tabulas emerge che il P.M. produsse, all’udienza del 15.04.2003, il verbale di identificazione dell’imputato, ove lo stesso eleggeva domicilio in via Plaga n. 28. 2.5 Del tutto congruamente, pertanto, i giudici del merito hanno rigettato l’eccezione e il motivo di ricorso, riproposto negli stessi termini nonostante il motivato rigetto, in ragione dell’aspecificità, deve essere dichiarato inammissibile.

2.6 Inammissibili sono, anche, gli ulteriori motivi di ricorso:

quello relativo alla tardiva acquisizione del verbale di interrogatorio, che risulta, invece, acquisito con l’accordo delle parte senza alcuna violazione del contraddittorio e sul quale,pertanto, difetta l’interesse ad impugnare e quello relativo alla assenza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato perchè, così formulato senza allegazioni, il motivo di impugnazione viola il principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati prodotti, con l’osservanza delle formalità necessarie, gli atti processuali su cui si fonda il motivo di impugnazione.

2.7 Il ricorso Ca. deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro ciascuno alla cassa delle ammende.

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