T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 551

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 23 giugno 2010 e depositato il successivo 21 luglio, i signori G.A., A.G.P., A.G. e M.R.L.S., hanno impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, con cui il Comune di Fondi, richiamata la sentenza di questa Sezione n. 440/10 – che aveva annullato la determinazione dirigenziale n. 51 del 16.11.2009 di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune delle opere e del terreno di proprietà dei ricorrenti per inottemperanza al provvedimento recante diniego di condono e ordine di demolizione n. 118 del 7.5.2007, in ragione della omessa notificazione dell’ordine di demolizione, oltreché alla sig.ra Lo Stocco, anche a tutti gli altri comproprietari – ha disposto di integrare l’ordinanza n. 118 del 7.5.2007 "con la notifica della presente ordinanza oltre alla sig.ra Lo Stocco anche ai signori A., G. e P., quali comproprietari del terreno in cui sono state realizzate le opere abusive", dando atto che "contestualmente alla presente si notifica anche l’ordinanza n. 118/2007".

2) A sostegno del gravame, i ricorrenti deducono vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, rappresentando, in particolare, l’illegittimità del provvedimento impugnato laddove si limita a richiamare la precedente ordinanza di demolizione omettendo parte del dispositivo in essa contenuta.

In realtà, affermano i ricorrenti, l’Amministrazione, avrebbe dovuto notificare loro il provvedimento nella sua interezza.

3) Con ordinanza n. 389 del 16.10.2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Il Collegio conferma quanto già evidenziato nella ordinanza cautelare n. 389/10, rilevando che coglie nel segno la censura dei ricorrenti di illegittimità del provvedimento impugnato, laddove si limita a "integrare l’ordinanza di ingiunzione a demolire n. 118 del 7.5.2007" mediante richiamo della stessa.

Inoltre, contrariamente a quanto indicato nel provvedimento impugnato, i ricorrenti affermano che non è stata neanche effettuata la notificazione dell’ordinanza originaria in allegato.

Sul punto, il Comune non ha controdedotto, né ha prodotto prova dell’avvenuta notificazione dell’ordinanza n. 118/07 nella sua versione integrale.

7) Per le ragioni esposte il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, fatte salve le successive determinazioni da parte dell’Amministrazione.

8) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, sul ricorso R.G. 671/10, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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