Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24787

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Milano con sentenza del 19.4.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Varese del 24.11.2005 di condanna del ricorrente alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 700,00 di multa per riciclaggio.

Si tratta del riciclaggio di un motorino che la parte offesa riconosceva come proprio, nonostante fosse stata applicata una diversa targhetta di proprietà del ricorrente. La Corte territoriale rilevava che la targhetta è il primo elemento che mette in connessione il motorino al legittimo proprietario e che pertanto anche se il numero di telaio non era stato modificato, vi era stata alterazione del bene onde renderne più difficile l’identificazione della provenienza.

Ricorre l’imputato che allega la violazione di legge. L’imputato aveva solo seguito una precisa norma del codice della strada posto che la targa ha carattere personale, ma non vi era stata alcuna alterazione del motorino che aveva conservato il suo originario numero di telaio e il certificato di assicurazione riportava esattamente i dati del ciclomotore.

I verbalizzanti avevano immediatamente identificato il ciclomotore.

Inoltre non era stato offerto alcun elemento in ordine all’elemento psicologico.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua infondatezza, va rigettato.

Pacifici i fatti, si ritiene corretta la qualificazione del reato di cui alle sentenze di merito in quanto la sostituzione della targa nel motorino aveva il chiaro scopo di impedire o rendere più difficoltosa l’identificazione del mezzo (certamente non quella di osservare le disposizioni del codice della strada come suggerito nel ricorso) e pertanto sussiste il delitto di riciclaggio, come da giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del telaio di un’autovettura proveniente da delitto, perchè entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuoso di un’autovettura" (Cass. n. 44305/2005; cass. n. 208747/1997). Il fatto che si tratti di un motorino e non di un’autovettura appare inlnfluente in quanto in entrambi i casi le finalità della sostituzione sono identici ed in entrambi i casi si sostituisce una targa autentica relativa al mezzo o al proprietario di esso con un’altra. Circa l’ulteriore doglianza non vi è dubbio che chi sostituisca ad un mezzo di provenienza illecita altra targhetta si rappresenti il fatto che con tale operazione si rende più difficile identificare il reale proprietario del mezzo stesso.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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