T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 23-06-2011, n. 550

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 16 aprile 2010 e depositato il successivo giorno 22, il sig. A.C., appartenente al Corpo della Guardia di Finanza con la qualifica di nocchiere abilitato alla condotta di mezzi, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con il quale la Guardia di Finanza, dopo avere collocato in aspettativa il ricorrente in data 19.11.2006 (colpito da endocardite batterica con sostituzione della valvola aortica con protesi valvolare metallica), e a seguito del diniego del riconoscimento della causa di servizio con determinazione in data 2.9.2009, ha chiesto la restituzione della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese di aspettativa e di tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese.

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce censure di violazione di legge ed eccesso di potere, spiegando:

– che, ai sensi dell’art. 39 comma 3 del DPR n. 51/2009, non si da luogo alla ripetizione degli emolumenti retributivi corrisposti durante il collocamento in aspettativa qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa;

– che, la disposta ripetizione trova unico ed esclusivo presupposto nel diniego della causa di servizio impugnato presso questa Sezione con ricorso R.G. 123/2010 non ancora definito;

– che, non è stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento;

– che, non è stata presa in considerazione da parte dell’Amministrazione la buona fede e il legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente sulla legittimità delle erogazioni percepite;

– che, il recupero dell’indebito è stato effettuato ben oltre il termine di 30 gg. (decorrente dalla data del diniego della causa di servizio 2.9.2009) previsto dall’art. 2 della L. 241/90.

3) Con ordinanza n. 238 del 13.5.2010, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Con atto depositato il 29 settembre 2010, si è costituita in giudizio la Guardia di Finanza.

5) Alla pubblica udienza del 26 maggio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Il sig. C., colpito nell’estate del 2006 da una "endocardite batterica infettiva su valvola aortica provocata da enterococcus faecalis D", veniva sottoposto a intervento chirurgico con sostituzione della valvola aortica con protesi valvola metallica.

In ragione delle sue condizioni fisiche, l’Amministrazione lo collocava in aspettativa a far data dal 19.11.2006.

Con istanza del 1.3.2007, il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per l’infermità contratta a causa del servizio.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza con determinazione n. 1226 del 2.9.2009 (impugnata presso la Sezione col ricorso R.G. 123/2010) denegava il riconoscimento della causa di servizio.

8) Tanto premesso, rileva il Collegio che l’art. 39 comma 3 del DPR n. 51/2009 recita:

"Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l’aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell’infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo".

9) Dalla lettura del provvedimento impugnato e della norma richiamata, appare evidente che l’Amministrazione ha applicato il penultimo paragrafo (ove si afferma che "Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio (…) sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa) ma non ha verificato se ricorresse – come in effetti ricorre – la ipotesi cui al paragrafo successivo, in cui è stabilito che "non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa".

10) Infatti, nel caso di specie il ricorrente è stato collocato in aspettativa in data 19.11.2006 mentre la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio è intervenuta in data 2.9.2009, a distanza di circa trentaquattro mesi.

11) Per tale ragione, il provvedimento impugnato è illegittimo e come tale deve essere annullato.

12) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 350/10, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l’Amministrazione alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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