Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2011, n. 22742 Spese giudiziali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.A. e l’Avv. N.A. hanno impugnato l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 27.01.2009, con cui sono stati liquidati complessivi Euro 490,00 per spese processuali in relazione al giudizio, avente ad oggetto riconoscimento di assegno mensile di incollocabilità, promosso dal C. contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed INPS. I ricorrenti contestano – con il ricorso per cassazione – la liquidazione delle spese con tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate di Benevento, che ha depositato soltanto atto di costituzione.

2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione del D.P.R. n. 115 del 30-05.2002 e del D.L. n. 223 del 2006 (convertito con L. n. 248 del 2006), osservando che la liquidazione dell’onorario e delle spese da parte del Tribunale è avvenuta in spregio della tariffa professionale e senza alcuna motivazione delle ragioni della decurtazione a complessivi Euro 490,00 dei diritti e degli onorari.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e della L. n. 749 del 1942, art. 24 sostenendo che il giudice di prima istanza e quello di seconda istanza hanno liquidato al di sotto dei minimi della tariffa forense le competenze professionali indicate nella nota specifica allegata all’istanza di liquidazione, non fornendo peraltro alcuna motivazione circa la non adesione alla tariffa. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione, affermando che mentre per i diritti elencati nella relativa nota specifica il giudice ha proceduto ad una "decurtazione" degli stessi in maniera illogica, per la decurtazione degli onorari inferiori ai minimi previsti dalla legge non ha fornito alcuna motivazione.

Il ricorso come articolato nelle esposte censure, che possono essere trattate congiuntamente per la loro stretta connessione, è inammissibile.

Invero il ricorso non risponde al principio dell’autosufficienza, più volte ribadito da questa Corte, non essendo stata riportata e trascritta la "nota specifica" con la elencazione delle singole voci, in maniera da consentire a questo giudice di legittimità di verificare la congruità o meno delle decurtazioni apportate dal giudice e di controliare il rispetto dei minimi della tariffa forense in relazione all’attività svolta.

D’altro canto nel provvedimento impugnato risulta passata in rassegna l’attività svolta dal difensore Avv. N. con adeguata valutazione, che i ricorrenti contestano senza una precisa specificazione delle singole voci, come già detto, se non quella relativa alla "discussione in pubblica udienza".

Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, essendosi l’Agenzia delle Entrate limitata a depositare atto di costituzione formale senza lo svolgimento di concreta attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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