Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24786 Decreto di citazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di Sciacca del 18.1.2010, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Sciacca in data 3.2.2009, si riduceva la pena inflitta in prime cure al G. per invasione di terreni a 500,00 Euro di multa.

Nel ricorso si deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica. Trattandosi, si allega in ricorso, di atto preliminare alla costituzione del regolare rapporto processuale la sentenza è nulla e la nullità non è suscettibile di essere sanata.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Nello stesso ricorso si allega che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all’imputato il data 7.2.2006, dopo un rinvio per l’incombente; nessuna nullità è quindi intervenuta.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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