T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-06-2011, n. 5572 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.117 cod. proc. amm., è stata chiesta l’esecuzione (da attuarsi mediante la nomina di un Commissario "ad acta") della sentenza n."7625": pronunciata, da questo Tribunale (sez. I bis), il 10.7.2009.

Nella Camera di Consiglio del 4.5.2011: data in cui il predetto ricorso è stato introitato per la decisione, si rileva

che, con la cennata sentenza, ci si è limitati a censurare il silenzio serbato dalla p.a. sulle domande degli interessati volte ad ottenere (si cita testualmente) "la corresponsione dell’indennità e dei compensi per servizi di pubblica sicurezza sulle ferrovie";

che, in essa, erano state espressamente fatte salve le valutazioni che la stessa p.a. avesse voluto formulare sul merito delle pretese "sostanziali" azionate dagli istanti;

che (come risulta, indubitabilmente, "per tabulas"), con una nota – avente un chiaro contenuto provvedimentale – del 7.3.2011 (ritualmente trasmessa al legale dei ricorrenti), la competente Direzione Generale del Ministero della Difesa ha comunicato formalmente le ragioni che (a suo avviso) ostano al riconoscimento di tali pretese.

Nel prendere atto di quanto sopra; e nel far presente che – qualora l’orientamento espresso dalla p.a. fosse ritenuto illegittimo – gli interessati (impregiudicata, ovviamente, la loro facoltà di proporre – nei termini di prescrizione – un azione di accertamento e condanna) avrebbero (avuto) l’onere (ex art. 117, V comma, del d.lg. n.104/2010) di impugnare la relativa determinazione nei modi ordinari, il Collegio non può che concludere per l’infondatezza del ricorso in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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