T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-06-2011, n. 5571Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso proposto davanti al T.A.R. Sicilia, trasmesso a questo Tribunale a seguito di istanza di regolamento di competenza, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del 4 luglio 2008 con il quale è stato escluso dal concorso pubblico per l’arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per "deficit della funzione visiva" (O.D. naturale 3/10 – O.S. naturale 7/10).

Il ricorrente contesta tale giudizio asserendo che dalle valutazioni ottenute nei precedenti accertamenti si evince come lo stesso possegga tutti i requisiti per l’accesso nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

Come risulta dalla documentazione versata in atti, il ricorrente fu sottoposto, a seguito di ordinanza istruttoria n. 219/07 del T.A.R. Sicilia – Palermo – Sezione Prima, a visita medica di verificazione, dal cui verbale si ricava che il ricorrente ha un visus naturale complessivo di 20/10, rientrando nei requisiti sanitari richiesti per il concorso nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Le risultanze della suddetta visita medica di verificazione appaiono idonee a supportare le censure dedotte in ricorso circa l’erronea valutazione effettuata dalla Commissione Sanitaria in ordine alla capacità visiva del ricorrente, per cui il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio, attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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