T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-06-2011, n. 5570 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato al T.A.R. Campania – Napoli, trasmesso a questo tribunale a seguito di istanza di regolamento di competenza proposto dall’Amministrazione intimata, il Sig. S.G. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso per l’arruolamento di n. 2.557 carabinieri effettivi, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno delle Forze Armate per la mancanza del requisito di cui all’art.5, punto 1, lettera j) del D. L.vo n. 198/1995 per essere stato condannato con decreto penale di condanna n. 05/001092 per lesioni personali guaribili in 5 giorni.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce la seguente censura:

Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 5, punto 1, lettera j) del D. L.vo n. 198/1995; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, punto 1, lettera k) del bando di concorso; difetto di istruttoria; eccesso di potere; travisamento dei presupposti; illegittimità derivata.

Si sostiene che il provvedimento impugnato è frutto di un grossolano errore commesso dagli organi periferici dell’Amministrazione che hanno individuato nel ricorrente l’autore del reato di lesioni personali in luogo dell’omonimo zio S.G., per cui, stante il palese scambio di persona, il provvedimento di esclusione è illegittimo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le argomentazioni avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2007 l’istanza incidentale di sospensione è stata respinta.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria conclusiva prodotta dalla difesa del ricorrente, il provvedimento di esclusione impugnato si è basato su una circostanza di fatto erronea, in quanto il ricorrente è stato assolto per non aver commesso il fatto nel procedimento penale proposto avverso il decreto penale di condanna, sulla base del quale lo stesso era stato illegittimamente escluso dal concorso in questione.

Il provvedimento gravato non sfugge al denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, per cui il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, mentre si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio attesa la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie il ricorso di cui in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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