T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 23-06-2011, n. 5569 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

Visto l’esito della disposta verificazione – trasmesso con nota del Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma prot. n. 0064924/11 del 15 aprile 2011, pervenuta il 18 aprile 2011 – da cui risulta che al ricorrente è stata riscontrata acutezza visiva naturale compatibile con l’idoneità;

Considerato pertanto che il ricorso in epigrafe risulta da accogliere;

Considerato che le spese di giudizio, ivi comprese quelle del compenso spettante al soggetto verificatore, seguono la soccombenza ai sensi degli articoli 26 del codice del processo amministrativo e 91 del codice di procedura civile;

Ritenuto, nello specifico:

– che le spese di giudizio da parte vittoriosa possano liquidarsi in Euro 1500,00;

– che per la liquidazione delle spese relative al compenso spettante al soggetto verificatore il Collegio possa delegare il proprio Presidente, il quale disporrà ai sensi dell’articolo 66, comma 4, del codice del processo amministrativo su istanza, specificamente documentata, del soggetto verificatore e applicando le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore; e che a tal fine la presente sentenza vada comunicata a cura della Segreteria al citato Centro di reclutamento della Guardia di Finanza in Roma.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente, e dispone in proposito quanto indicato in motivazione.

Incarica la Segreteria di comunicare il presente provvedimento al Centro di reclutamento della Guardia di finanza in Roma.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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