Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2011, n. 22738

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 15 dicembre 2005 la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani del 19 giugno 2001 ha condannato C.I. al pagamento in favore dell’I.N.P.S. della somma di Euro 56.230,79 a titolo di contributi omessi. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia qualificando di lavoro subordinato il rapporto di lavoro con gli insegnanti dell’Istituto Europa con sede a (OMISSIS), di cui il C. è legale rappresentante. In particolare la Corte d’Appello, per quanto rileva in questa sede, dopo avere ricordato gli elementi distintivi del rapporto di lavoro subordinato e dell’associazione in partecipazione, ha considerato che i rapporti di lavoro degli insegnanti dell’istituto erano anche formalmente qualificati quali di lavoro subordinato anche prima dell’instaurazione del rapporto di associazione in partecipazione, senza che mutassero nel loro concreto atteggiarsi. La stessa Corte d’Appello ha pure considerato che i contributi omessi devono calcolarsi sulla base dei minimi previsti dal contratto collettivo di categoria.

Il C. propone ricorso per cassazione avverso questa sentenza articolandolo su quattro motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2459, 2552, 2553, 2554 e 2094 cod. civ. sotto il profilo della errata qualificazione del rapporto di lavoro intercorso per il periodo dedotto in giudizio tra il ricorrente e le insegnati.

Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto, controverso e decisivo per il giudizio, relativo al carattere subordinato del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

Con il terzo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2697 cod. civ. in tema di onere della prova. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’onere ella prova in ordine all’effettivo atteggiarsi del rapporto di lavoro delle insegnanti spettava all’I.N.P.S. quale titolare dell’azione creditoria azionata in via monitoria.

Con il quarto motivo si assume omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto, controverso e decisivo per il giudizio, relativo alla quantificazione dell’importo asseritamente dovuto dal ricorrente a titolo di contributi non versati. In particolare si assume che la Corte d’Appello ha considerato l’ammontare dovuto all’I.N.P.S. senza che questo abbia provato il quantum preteso.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente riguardando tutti il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro degli insegnanti della scuola di cui l’attuale ricorrente è legale rappresentante. Va osservato che la Corte territoriale ha dato motivazione congrua e logica riguardo all’affermazione dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in questione considerando, in particolare, la natura anche formalmente subordinata di tali rapporti di lavoro nel periodo antecedente alla stipula del contratto di associazione in partecipazione, e senza che i rapporti in questione siano modificati nella loro concreta modalità di svolgimento.

Infatti la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la sopravvenuta trasformazione di un rapporto di lavoro subordinato in un diverso rapporto di lavoro, con il conseguente svolgimento della prestazione sulla base di un titolo negoziale diverso, deve essere dimostrata dalla parte che deduce la trasformazione a seguito di uno specifico negozio novativo, il quale presuppone, innanzi tutto, che risulti la chiara ed univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico del rapporto (da ultimo Cass. 8 aprile 2009 n. 8527). Nel caso in esame, appunto, non è stata neppure dedotta una trasformazione sostanziale dei rapporti concretizzatisi in una novazione.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto trattasi di questione nuova non proposta nel grado di appello.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari; oltre IVA E CPA. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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