T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5600 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il presente gravame si impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione di alcune opere realizzate su un immobile di proprietà della ricorrente, disposto nell’ordinanza n. 74/2005;

Considerato:

che, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 15 delle l.r. n. 15/2008, la fattispecie dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale si perfeziona unicamente nell’ipotesi in cui il proprietario dell’area sia anche responsabile dell’abuso;

che risulta per tabulas che nella specie responsabile dell’abuso sia il soggetto controinteressato;

Ritenuto:

che, pertanto, nel caso in esame non si sia perfezionata la fattispecie in parola;

che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto ivi gravato;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico del Comune resistente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune resistente alle spese di giudizio, in favore della ricorrente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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