Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata del 15.02.2008, propone ricorso K.T. in proprio, deducendo come unico motivo la carenza di motivazione della sentenza, che rinvia alla motivazione del primo giudice, senza aggiungere elementi che consentano di individuare l’iter logico seguito dai giudici dell’appello per giungere alla conferma.

Motivi della decisione

2. Rileva il Collegio che l’unico motivo dedotto è generico e privo delle caratteristiche necessarie per dar luogo al giudizio di legittimità. 2.1 L’art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso ed il ricorso per cassazione i cui motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica è inammissibile.

Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l’infondatezza.

2.2 L’onere della specifica indicazione dei motivi di ricorso non può neppure essere assolto con il semplice rinvio alle doglianze già formulate nel precedente grado, senza individuarne, sia pure sommariamente, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.In altri termini l’atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858).

2.3 E’ quindi inammissibile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l’esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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