Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2011, n. 22736 Assunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 27.5 – 17.7.08 la Corte d’Appello di Messina rigettava il gravame proposto da S.A. contro la sentenza n. 845/07 del Tribunale di Barcellona P.G., che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere l’assunzione alle dipendenze della GESENU S.p.A., mandataria del raggruppamento di imprese che aveva vinto la gara d’appalto per la gestione integrata dei rifiuti urbani nella ATO ME 2, gestione precedentemente svolta dalla Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l., alle cui dipendenze il S. aveva lavorato con inquadramento nel livello 8^ del CCNL di settore.

Affermavano i giudici del merito che l’accordo quadro regionale del 20.4.04, l’art. 6 del CCNL di settore e l’art. 33 del capitolato speciale d’appalto prevedevano che l’impresa subentrata nell’appalto assumesse il personale dell’impresa cessante; a sua volta l’accordo sindacale 26.5.05 specificava che tali assunzioni dovevano avvenire mediante interpello ai lavoratori interessati in relazione alle posizioni disponibili nell’assetto aziendale della subentrante impresa appaltatrice e delle subappaltatrici, disponibilità da escludersi nel caso di specie perchè l’organigramma delle imprese coinvolte nel nuovo appalto e, in particolare, della GESENU non consentiva di rinvenire una posizione sostanzialmente equivalente a quella a suo tempo ricoperta dal S. presso la Società Cooperativa Libertà e Lavoro a r.l.

Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, la continuità dell’occupazione, alla cui salvaguardia pur tendeva l’accordo quadro, doveva pur sempre essere letta in maniera da adattare le risorse esistenti alle esigenze delle nuova impresa: tale interpretazione era coerente con il principio di libertà di autorganizzazione dell’impresa, mentre una difforme esegesi avrebbe comportato un inaccettabile aggravio per l’impresa subentrante, con inevitabili disfunzioni determinate dalla sovrapposizione di posizioni diverse con metodiche disomogenee rispetto a quanto, invece, l’impresa subentrante intendeva attuare.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S. affidandosi ad otto motivi.

La GESENU S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1 – Con i primi due motivi – da trattarsi congiuntamente perchè in sostanza coincidenti – il ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in quanto il dispositivo in essa riportato concerne un diverso giudizio.

I motivi sono infondati, atteso che il dispositivo letto in udienza – l’unico che fa fede – si riferisce effettivamente al rigetto dell’appello proposto dal S. contro la sentenza n. 845/07 del Tribunale di Barcellona P.G., che ne aveva rigettato la domanda intesa ad ottenere l’assunzione alle dipendenze della GESENU S.p.A. Il difforme dispositivo (palesemente riferito ad altro analogo giudizio) trascritto in calce alla motivazione della sentenza depositata il 17.7.08 non ne è causa di nullità, essendo emendabile in via di mera correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c., atteso che nel contrasto tra i due dispositivi prevale quello portato a conoscenza delle parti mediante lettura in udienza (cfr., ad esempio, Cass. Sez. Lav. 12.5.08 n. 11668).

2 – Con il terzo motivo il ricorrente deduce un vizio di interpretazione dell’accordo sindacale 26.5.05 per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., avendo ignorato l’impugnata sentenza il tenore letterale dell’accordo, che agli artt. 3 e 4 prevedeva che l’impresa subentrante interpellasse i lavoratori da assumere indicando loro posizione e luogo di lavoro nonchè categoria di inquadramento e relativi compiti; mentre l’omessa risposta all’interpello provocava decadenza della proposta di assunzione, l’assenza di posizioni disponibili stava solo a significare che, come espressamente previsto dall’accordo in questione, il lavoratore poteva essere adibito a mansioni diverse da quelle proprie del livello di suo inquadramento, pur senza peggioramenti economici. Ancora, la gravata pronuncia aveva ignorato che, essendo l’accordo sindacale 26.5.05 destinato a dare applicazione all’accordo quadro regionale del 20.4.04, doveva necessariamente interpretarsi in senso conforme alla sua ratio, che era quella di imporre l’assunzione del personale dell’impresa cessante in attuazione del citato accordo quadro regionale, ratio conforme anche a quanto previsto dall’art. 33 del capitolato speciale d’appalto e dall’art. 6 CCNL di settore, che si esprimevano in termini di obbligatorietà dell’assunzione del personale dell’impresa cessante, il che la stessa GESENU aveva ammesso nel corso dell’incontro preparatorio del 16.5.05.

Osserva la Corte che il quesito che chiude il motivo (come dovuto alla luce dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nel caso di specie) è incongruo perchè riferito a quella che il ricorrente ritiene essere l’esatta interpretazione dell’accordo sindacale 26.5.05 piuttosto che all’asserita violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., esatta esegesi la cui ipotetica violazione non è deducibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non trattandosi di accordo nazionale.

3 – Con il quarto motivo il ricorrente si duole di omessa od insufficiente motivazione sul punto, decisivo per la controversia, del mancato espletamento della procedura di interpello nei confronti del S..

Con il quinto motivo, fatto valere ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente lamenta omessa pronuncia – e conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. – per non aver la Corte territoriale esaminato lo specifico motivo di gravame con cui il S. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che il lavoratore avesse respinto l’assunzione con mansioni e livello inferiori, mentre – in realtà – in sede di appello il lavoratore aveva evidenziato che quella era stata solo la sua risposta ad un’ipotesi transattiva formulata in corso di causa e non già un rifiuto di essere assunto con deteriore inquadramento contrattuale.

La stessa doglianza viene svolta con il sesto ed il settimo motivo, fatti valere non più ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 bensì – rispettivamente – ai sensi dei successivi nn. 4 e 5.

Con l’ottavo motivo il ricorrente si duole del governo delle spese.

Il sesto motivo, correttamente formulato in maniera autonoma e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, merita di essere accolto, con conseguente assorbimento delle restanti censure.

Premesso che, essendosi in presenza di doppia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito si integrano a vicenda dando luogo ad un unico insieme argomentativo, è pur vero che nel caso di specie la sentenza di primo grado (alla cui motivazione espressamente rinvia la Corte territoriale) ha ritenuto ininfluente il mancato espletamento della procedura di interpello nei confronti dell’odierno ricorrente avendo egli, in corso di causa, rifiutato l’assunzione offertagli dalla GESENU con mansioni ed inquadramento inferiori.

Tuttavia in tal modo la Corte territoriale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non ha risposto alla censura specificamente avanzata come motivo di gravame secondo cui la risposta del S. era limitata alla mera proposta transattiva e, in quanto tale, non suscettibile di rivestire natura negoziale ed essere intesa come sostanziale rifiuto di essere assunto (il che è coerente con la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui non hanno valore di riconoscimento – neppure implicito – della pretesa altrui le dichiarazioni e i comportamenti tenuti nel corso di trattative destinate al bonario componimento della lite).

In tal modo la Corte territoriale ha lasciato impregiudicata la questione se la procedura di interpello prevista dall’accordo sindacale 26.5.05 sia stata correttamente espletata e quali siano le conseguenze della sua eventuale omissione, del che dovrà farsi carico il giudice del rinvio.

4 – In conclusione, vanno rigettati il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il terzo e accolto il sesto, con assorbimento delle restanti doglianze.

Per l’effetto, la Corte cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il 1 e il 2 motivo di ricorso, dichiara inammissibile il 3 motivo, accoglie il 6, dichiara assorbiti i restanti, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania.

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