T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5598 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame si contesta il provvedimento con cui si ingiunge la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di un manufatto a 2 livelli, costituito da un piano terra di circa 47 mq, adibito ad abitazione, con annesso portico di 16,5 mq, e di un ulteriore manufatto di 29 mq, adibito a garage, con annesso portico, realizzati in difformità dalla concessione edilizia 10.7.1992, n. 459, concernente un magazzino di 30 mq con antistante tettoia di 25 mq;

Ritenuto:

che la disposizione in concreto applicata sia conferente, atteso che in effetti si è determinato, per superficie e volume, nonché per destinazione d’uso, un organismo integralmente diverso da quello assentito;

che, stante la rilevata totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata per intervento di nuova costruzione, l’applicazione di detta disposizione fosse nel caso in esame espressione attività dovuta;

che non fosse possibile irrogare la sanzione pecuniaria alternativa, atteso che non si ravvisa alcuna opera legittima, la cui statica potrebbe subire pregiudizio per effetto della demolizione di altra parte abusiva;

che la condizione personale dei ricorrenti, pur meritevole di attenzione in altre sedi, tuttavia non possa incidere sulla scelta della sanzione di comminare, che – si ripete – ha natura vincolata;

che conseguentemente la dedotta mancata comunicazione di avvio del procedimento non valga ad inficiare il provvedimento impugnato;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, quanto alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza dei ricorrenti, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *