Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24799

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che ,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 10.02.200, ha ridotto la pena inflitta a V.G., ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 1400,00 di multa, per la ricettazione continuata di numerosi capi di abbigliamento, confermando la sentenza di condanna, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo: a) la violazione degli artt. 42 e 648 c.p. ed il vizio di motivazione per illogicità della motivazione perchè la Corte avrebbe ravvisato la prova del dolo specifico del reato nella mancata indicazione della provenienza dei beni ricettati. L’affermazione della Corte contrasta con il principio nemo tenetur se detergere; con il dovere della magistratura inquirente di ricercare elementi a favore dell’indagato; il principio di presunzione di innocenza; il principio sancito dall’art. 533 c.p.p.;

b) la violazione dell’art. 648 cpv. c.p. in relazione all’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). per la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale della ricettazione;

c) l’erronea applicazione della continuazione che si basa su una erronea ricostruzione del fatto.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Quanto al primo motivo va osservato che questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo il quale ai fini del reato di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza. (Sez. 2, Sentenza n. 2804 del 05/07/1991 Ud. – dep. 16/03/1992 – Rv. 189396; Sez. 2, Sentenza n. 18304 del 07/04/2004 Ud. – dep. 19/04/2004 – Rv. 228797; Sez. 4, Sentenza n. 4170 del 12/12/2006 Ud. – dep. 02/02/2007 – Rv. 235897 Rv. 248718).

2.2 A tale giurisprudenza, nell’affermare la sussistenza dell’elemento soggettivo, si è ispirata la motivazione della Corte di merito che sul punto non merita censure perchè dopo aver dato atto che nella disponibilità del V. furono rinvenuti l’orologio e parte della patente di guida di A.G., entrambi provento della rapina commessa il (OMISSIS), e la merce sottratta nel corso della rapina del (OMISSIS) afferma che le spiegazione fornite dall’imputato su tale detenzione non sono nè logiche nè convincenti.

2.3. Quanto alla mancata applicazione dell’attenuante prevista dal capoverso dell’art. 648 c.p., questo collegio ritiene di condividere le argomentazioni della Corte territoriale: il giudizio complessivo sul "fatto" appare privo di vizi logici e ancorato a sicuri elementi fattuali (ad es., la disponibilità del documento di autorizzazione alla giuda del rapinato) che ben possono essere utilizzati dal giudice nella complessiva valutazione demandatagli dal legislatore con riferimento alla fattispecie in esame.

2.4 Il terzo motivo di ricorso è palesamento versato in fatto e non può essere oggetto di esame da questa Corte di legittimità. 2.5 Il ricorso,pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3 Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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