T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5597 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 18/05/10 i soggetti in epigrafe indicati hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9916/07 emessa dal TAR Lazio – Roma il 19/06/07.

Il Ministero della Giustizia in data 01/09/10 ha prodotto documentazione.

Con ordinanze n. 1839/10 e n. 1639/11 il Tribunale ha ordinato il deposito della documentazione ivi indicata.

Alla Camera di Consiglio del 21 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

I soggetti in epigrafe indicati chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9916/07 emessa dal TAR Lazio – Roma il 19/06/07 insistendo, in particolare, per la liquidazione del doppio buono pasto per i dipendenti che hanno prestato servizi giornalieri articolati su turni superiori alle 12 ore.

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza n. 9916/07 il Tribunale ha dichiarato il diritto dei ricorrenti all’indennità sostitutiva del buono pasto.

Così come statuito dal Tribunale con la sentenza n. 1187/2010, emessa in relazione ad analoga fattispecie, tale diritto comporta il pagamento del doppio buono pasto per i dipendenti che hanno effettuato turni giornalieri aventi durata superiore alle 12 ore.

Né risulta che l’amministrazione abbia eseguito la sentenza n. 9916/07 con tali modalità dovendosi, a tal fine, attribuire rilevanza all’ingiustificata inottemperanza del Ministero alle ordinanze istruttorie che hanno richiesto specifici chiarimenti sul punto.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al Ministero della Giustizia di eseguire, secondo i principi in precedenza enunciati, la sentenza n. 9916/07 nel termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.

Nel caso di perdurante inottemperanza dell’ente intimato il Tribunale demanda l’esecuzione della sentenza, nei successivi trenta giorni, al commissario ad acta (dott. Giovanni Todini) già nominato per l’esecuzione del medesimo provvedimento nell’ambito del proc. n. 8675/08 R.G..

Il Ministero della Giustizia, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina agli enti intimati di eseguire, secondo quanto precisato in parte motiva, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 9916/07 emessa dal TAR Lazio – Roma il 19/06/07 nel termine di 90 giorni decorrente dalla comunicazione, in forma amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza;

2) nell’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’ente intimato il Tribunale dispone che all’esecuzione della sentenza, nei successivi trenta giorni, provveda il commissario ad acta (dott. Giovanni Todini) già nominato per l’esecuzione del medesimo provvedimento nell’ambito del proc. n. 8675/08 R.G.;

3) condanna il Ministero della Giustizia a pagare, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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