Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-11-2011, n. 22734Maternità e relative provvidenze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 19 maggio 2006 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 13 settembre 1999 con la quale è stato rigettato il ricorso proposto da S.A.G., iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli, nei confronti dell’I.N.P.S. e volto ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all’indennità di astensione obbligatoria e facoltativa in ordine al parto avvenuto il (OMISSIS). La Corte territoriale ha motivato tale sentenza confermando la dichiarazione di prescrizione del diritto azionato per decorso del termine annuale previsto dalla L. n. 138 del 1943, art. 6 non considerando validi atti interruttivi due note di sollecito indirizzate al Centro operativo di Locri dell’I.N.P.S. non costituenti rituali ricorsi, e comunque considerando irrituale la produzione dei relativi atti solo durante il giudizio di appello.

La S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolandolo su quattro motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione da parte della Corte territoriale che, da un lato ha valutato i documenti prodotti dall’appellante ritenendoli non validi ai fini dell’interruzione della prescrizione, e dall’altro ne ha considerato l’inammissibilità.

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 416 c.p.c., u.c., prima parte, ed all’art. 167 c.p.c., comma 1, per ultrapetizione, essendosi la Corte d’Appello pronunciata sulla natura interruttiva della prescrizione dei documenti prodotti, senza che l’I.N.P.S. avesse mai contestato tale natura.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del R.D. 11 gennaio 1943, n. 138, art. 6 e della L. n. 1204 del 1971, art. 15 nonchè degli artt. 2935, 2943 e 2945 cod. civ. In particolare si assume il valore interruttivo della prescrizione delle due istanze prodotte ed indirizzate al debitore I.N.P.S. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’ammissibilità dei documenti del 15 aprile 1992 e del 15 gennaio 1993, in considerazione del potere istruttorio d’ufficio che ha il giudice del lavoro per accertare circostanze decisive ai fini dell’accertamento di diritti contestati.

Con il controricorso l’I.N.P.S. eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè tardivo essendo stato notificato il 26 aprile 2007 oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 29 giugno 2006. Inoltre con il medesimo controricorso si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la mancata formulazione dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ. Nel merito l’I.N.P.S. chiede il rigetto del ricorso perchè infondato.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2, per l’impugnazione. Infatti la sentenza impugnata è stata notificata in data 29 giugno 2006, come risulta dalla relata di notifica della copia prodotta dall’I.N.P.S., mentre il ricorso è stato notificato solo il 26 aprile 2007.

Il ricorso sarebbe comunque inammissibile anche per la mancata formulazione dei quesiti di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. con riferimento a ciascun motivo di ricorso.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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