Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24798 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il P.M. presso il Tribunale di Nola ricorre avverso l’ordinanza emessa il 27.10.2010 dal G.M. del Tribunale di Nola che, dichiarato nullo il decreto di citazione a giudizio nei confronti di N. G. e D.C.G. per omessa notifica dell’avviso ex 415 bis c.p.p. al difensore di fiducia, ha restituito gli atti al P.M., rilevando che il provvedimento adottato dal Giudice è abnorme perchè provoca un regresso ingiustificato del procedimento, atteso che l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. è stato ritualmente notificato al difensore di ufficio, essendo pervenuta la nomina del difensore di fiducia quando già era stata inviato l’avviso al difensore d’ufficio.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza in data 26-3-2009 n. 25957, hanno fornito rilevanti indicazioni in ordine all’individuazione del cd. provvedimento abnorme che consente, come è noto, l’impugnazione dello stesso anche al di fuori dei casi tassativi di impugnazione.

2.2 Al riguardo, è stata ribadita la distinzione tra abnormità strutturale o per motivi di funzione, e abnormità cd. funzionale.

Nel primo caso, si configura l’ipotesi di esercizio, da parte del Giudice, di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto: abnormità strutturale in senso stretto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale stabilito dalla norma (carenza di potere in concreto: abnormità di funzione). Nella seconda ipotesi (abnormità funzionale) si verifica una stasi nel processo con impossibilità di proseguirlo, ed uno dei casi di "paralisi" del processo è configurabile nel regresso ingiustificato del procedimento che, altresì, comporti per il P.M. l’esecuzione di un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento.

2.3 In altre parole, le Sezioni Unite hanno affermato che la regressione del procedimento, in fattispecie non stabilite dalla norma, non è di per sè indice inequivoco dell’abnormità dell’atto.

In particolare, l’atto non è qualificabile come abnorme se assunto nell’ambito dei poteri riconosciuti al Giudice dall’ordinamento, (anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione sono stati ritenuti sussistenti in modo errato), e se il P.M. possa sempre rinnovare l’atto senza incorrere in alcuna nullità: in tal caso, si ha un atto eventualmente illegittimo ma non abnorme.

2.4 E’ evidente, nell’anzidetta prospettiva, che gli atti talora potranno presentare contemporaneamente elementi di abnormità cd. strutturale e funzionale.

2 5. Nel caso di specie, il Giudice ha sicuramente emesso il provvedimento contestato nell’esercizio del potere a lui spettante di verificare la ritualità del decreto di citazione a giudizio ed ha evidenziato la mancata esecuzione a cura del P.M. della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., adempimento, peraltro, espressamente stabilito dall’art. 552 c.p.p., comma 2. D’altro canto, l’incombente richiesto al P.M., con la restituzione degli atti, è sicuramente eseguibile senza che ricorra alcun impedimento e senza incorrere in alcun atto nullo. Ne consegue che il provvedimento emesso dal Giudice non presenta profili di abnormità, poichè il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo.

3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, trattandosi di parte pubblica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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