T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5596 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame, comprensivo di gravame introduttivo e di motivi aggiunti, si impugnano, rispettivamente, l’ordinanza demolitoria, ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, avente ad oggetto un manufatto in legno su due livelli, ciascuno di 81 mq, ed un muro di contenimento lungo 30 m e largo 1 m, ed il provvedimento di sospensione della lottizzazione abusiva riferita alle medesime opere;

Ritenuto che il ricorso introduttivo sia infondato, per quanto si evidenzierà dappresso;

Considerato:

che pacificamente sono stati realizzati interventi di nuova costruzione, abbisognevoli di permesso di costruire, pacificamente mancante, per cui è stata correttamente irrogata la sanzione censurata, essendo la stessa in tale ipotesi necessitata, espressione di attività vincolata, non rilevando in contrario il materiale con cui è stato costruito il manufatto (vedi art. 3, comma 1, lett. e.5), né l’asserita assenza di vincolo nell’area interessata;

che, stante il rilevato carattere vincolato della sanzione in parola, la circostanza che l’area in questione rientri nell’ambito della perimetrazione dei nuclei abusivi non faccia venir meno l’obbligo dell’Amministrazione di comminare la sanzione, in presenza del suddetto abuso;

che le opere in questione, riscontrate nel corso di un accertamento tecnico, rispetto alla cui consistenza non si ravvisano contestazioni in questa sede, sono puntualmente individuate nelle misure e nell’ubicazione, per cui il provvedimento risulta adeguatamente motivato;

che l’accertamento tecnico posto alla base è sufficiente per determinare l’Amministrazione ad irrogare la sanzione demolitoria contestata, non potendo la stessa eseguire alcuna valutazione in ordine alla possibilità di irrogare quella pecuniaria, riferita a fattispecie differenti;

Ritenuto:

che, con riguardo alla doglianza relativa alla mancata notifica del provvedimento al comproprietario, non si ravvisi l’interesse della ricorrente a dedurla;

che in conclusione il ricorso introduttivo sia infondato e debba essere rigettato;

Rilevato, quanto ai motivi aggiunti, che essi hanno per oggetto la sospensione della lottizzazione abusiva, che la ricorrente avrebbe eseguito, sotto i profili negoziale e materiale;

Ritenuto che essi siano, invece, meritevoli di accoglimento;

Considerato:

che la ricorrente ha acquistato il terreno nella consistenza attuale e non ha eseguito alcun frazionamento e che pertanto non si ravvisa la lottizzazione negoziale;

che tutta l’area in cui ricade il terreno della ricorrente, sul quale la stessa ha realizzato i visti abusi edilizi, risulta di fatto urbanizzata, tant’è che rientra nella perimetrazione dei nuclei abusivi, ed inoltre che le opere costruite non hanno una consistenza tale da far presumere una vera e propria trasformazione edilizia ed urbanistica del terreno, per cui non sussiste neppure la lottizzazione materiale;

Ritenuto:

che, per quanto sopra detto, il ricorso per motivi aggiunti sia fondato e debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento che ne costituisce l’oggetto;

che conclusivamente il ricorso debba rigettarsi, con riguardo al gravame introduttivo, ed accogliersi, con riferimento al ricorso per motivi aggiunti;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, per quanto appena evidenziato, si ravvisino le ragioni per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso introduttivo in epigrafe ed accoglie quello per motivi aggiunti, per l’effetto, annullando il provvedimento con lo stesso impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *