Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-11-2011, n. 22731 Previdenza sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di due cartelle esattoriali, notificate agli eredi del contribuente, con le quali l’INPS, quale ente creditore, pretendeva il pagamento di somme a titolo di "contributi datori di lavoro agricoli" senza che fosse specificato quale importo fosse dovuto per tributi SSN e quali per contributi previdenziali IVS. Gli eredi del contribuente proponevano separati ricorsi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale, riuniti i ricorsi e dichiarata la contumacia dell’INPS e del Concessionario, affermava il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice tributario, così definendo interamente il giudizio nella predetta declinatoria di giurisdizione. Il giudice tributario, consequenzialmente adito in riassunzione in virtù del principio della transiatio iudicii, dichiarava inammissibile il ricorso relativamente al debito tributario SSN ed il proprio difetto di giurisdizione relativamente al debito contributivo IVS. Avverso le surrichiamate decisioni, sul presupposto che esse realizzino un conflitto negativo di giurisdizione, il contribuente propone innanzi a queste Sezioni Unite ricorso per regolamento di giurisdizione.

L’INPS ha depositato procura ai propri difensori al fine di costituirsi per partecipare all’udienza di discussione, mentre Equitalia Polis S.p.A. non si è costituita.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

1. I ricorrenti, sul presupposto che le pronunce impugnate con il ricorso per regolamento di giurisdizione – la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta – costituiscano pronunce meramente declinatorie della giurisdizione, denunciano il conflitto negativo che ne deriverebbe.

2. In realtà il contenuto della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appare diverso dal contenuto della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta.

2.1. Nel primo caso, il giudice si limita a qualificare l’azione come diretta all’impugnazione di tributi (SSN) in funzione della declinatoria della propria giurisdizione, e in tale dichiarazione esaurisce il giudizio innanzi a sè. 2.2. Nel secondo caso, invece, il giudice qualifica l’azione come diretta all’impugnazione tanto di tributi (SSN), quanto di contributi previdenziali (IVS) e se rispetto a quest’ultimi declina la propria giurisdizione, rispetto agli altri dichiara l’inammissibilità del ricorso con una effettiva pronuncia sul merito, che come presupposto ha l’implicita dichiarazione della propria giurisdizione.

3. Il giudice tributario in questo caso ha fatto sostanziale applicazione del principio che queste Sezioni Unite hanno affermato nella sentenza n. 16858 del 2 agosto 2011, secondo cui, se la controversia concerne (anche) tributi, permane la giurisdizione del giudice tributario, pur se parziale (per la parte, cioè, che concerne appunto i contestati tributi), con la conseguenza della illegittimità della (totale) declinatoria di giurisdizione.

3.1. Sicchè il giudice tributario ha esercitato la propria giurisdizione pronunciando sul merito della controversia (per la parte relativa ai tributi SSN) con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dei contribuenti. Lo stesso giudice ha correttamente declinato la propria giurisdizione per la parte della controversia che concerne i contributi previdenziali IVS a favore del giudice ordinario. Pertanto, una porzione della controversia deve considerarsi definita, stante la mancata impugnazione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per i tributi SSN, mentre la porzione residua (contributi IVS) spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

4. Pertanto va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario per la parte della controversia concernente i contributi IVS. 5. L’alterna vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario per la parte della controversia concernente i contributi IVS. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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