T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento n. 718 dell’11/02/11 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Motivi della decisione

il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Ritenute, in particolare, fondate le censure con cui sono stati dedotti i vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione perché l’amministrazione non avrebbe accertato né indicato le circostanze da cui ha desunto la falsità del documento presentato dal ricorrente per la richiesta di visto;

Considerato che, secondo quanto risulta dalla relazione trasmessa dal Consolato Generale d’Italia a Lagos con nota del 19/05/11, il visto è stato negato, in via prudenziale, in ragione della mera diversità tra il passaporto utilizzato per la richiesta di nulla osta al lavoro e quello presentato per la richiesta di visto;

Considerato che la circostanza in esame, anche alla luce dello smarrimento denunciato dal ricorrente, non comprova in maniera inequivoca l’alterazione dei documenti e, quindi, non legittima, di per sé, il diniego di visto;

Ritenuto, pertanto, di dovere accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare l’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti motivati che l’amministrazione riterrà di dovere emettere all’esito del riesame della richiesta di visto;

Considerato che il Ministero degli Esteri, in quanto soccombente, deve condannato al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) condanna il Ministero degli Esteri a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro cinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *