Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 03-11-2011, n. 22730 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con nota del 14 giugno 2000 il Ministero delle Comunicazioni comunicava la risoluzione, con decorrenza 9 giugno 2000, del rapporto di lavoro con la sig.ra D.P.A.M. ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12, alla dipendente veniva liquidato ed erogato in via provvisoria il trattamento pensionistico sulla base delle ragioni che avevano determinato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, dopo tre anni dal collocamento a riposo, veniva sottoposto a revisione il trattamento pensionistico in quanto da un riesame della pratica in sede di liquidazione della pensione in via definitiva era stata esclusa, sulla base di una più attenta lettura del verbale della Commissione medica che aveva accertato lo stato di inabilità della dipendente, la applicabilità delle disposizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12, dovendosi, invece, ritenere configurabile, nella specie, la risoluzione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 21 CCNL comparto Ministeri. La conseguenza era per la dipendente una misura minore della pensione erogata, in quanto risultano inapplicabili i benefici previsti dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12.

La sig.ra D.P. adiva, quindi, in via di impugnazione, il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, il quale declinava la propria giurisdizione a favore della giurisdizione della Corte dei Conti, rilevando che, alla luce del petitum sostanziale, l’azione svolta dalla dipendente riguardava specificamente il rapporto previdenziale e la misura della pensione. La Corte d’appello di Roma, accogliendo l’impugnazione della dipendente, affermava la giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva le parti innanzi al giudice di primo grado.

Avverso tale sentenza il Ministero dello Sviluppo Economico subentrato al Ministero delle Comunicazioni ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con il secondo dei quali pone specificamente la questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinano e giudice contabile, di cui la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno.

MOTIVAZIONE

Motivi della decisione

1. L’amministrazione lamenta che la sentenza impugnata sia affetta dal vizio di violazione di legge per aver ritenuto che una "domanda tesa ad ottenere la declaratoria di un diverso titolo della prestazione pensionistica" concernesse una questione esulante dalla giurisdizione del giudice contabile.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. L’azione proposta dalla dipendente ha come oggetto il "mutamento del titolo di risoluzione del rapporto" disposto con il provvedimento di revisione di liquidazione della pensione in misura definitiva, con il quale è stato affermato che la risoluzione del rapporto di lavoro non poteva essere regolata a norma della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 12, bensì che doveva essere regolata a norma dell’art. 21 CCNL comparto Ministeri.

2.2. Il petitum sostanziale concerne, quindi, direttamente e immediatamente il rapporto di lavoro (in relazione alla definizione del legittimo titolo di risoluzione del rapporto medesimo) e non il trattamento pensionistico, la cui misura è esclusivamente una conseguenza di quel che sarà stabilito dal giudice in ordine alla disciplina applicabile alla risoluzione del rapporto di lavoro della dipendente.

2.3. Invero, la dipendente agisce per conseguire un provvedimento caducatorio del disposto mutamento del titolo di risoluzione del rapporto di lavoro ed il conseguente ripristino del titolo originario: il predetto provvedimento può essere adottato esclusivamente dal giudice del rapporto, nel caso il giudice ordinario, e non dal giudice contabile, essendo estranee al potere ascrivibile alla Corte dei conti le pronunce a carattere caducatorio o annullatolo (v. Cass. S.U. 8 aprile 2010, n. 8317, in motivazione;

v. anche Cass. S.U. 7 agosto 2009, n. 18076).

3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

4. L’alterna vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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