T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5594Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il ricorrente impugna il provvedimento prot. n. VI247 del 26.10.2010 con il quale l’Ambasciata d’Italia a Dhaka in Bangladesh ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Motivi della decisione

il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il gravato diniego di visto è stato emesso in ragione dell’avvenuta sostituzione della foto apposta sul passaporto utilizzato dal ricorrente;

Considerato che tale circostanza risulta confermata dagli accertamenti effettuati dall’Ambasciata (si veda la nota prot. n. 226 del 13/03/11) all’esito dei quali è emerso che la barra di continuità tra la foto e la pagina del passaporto è sfalsata e che una parte della firma del dirigente dell’Ufficio passaporti termina sotto la foto;

Vista la mancata specifica contestazione del ricorrente, ai sensi dell’art. 64 comma 2° d. lgs. n. 104/2010, degli accertamenti versati in giudizio dall’Ambasciata;

Considerato, pertanto, che l’atto impugnato risulta, nel merito, corretto;

Ritenuta, quindi, infondata la prima censura con cui è stato dedotto il vizio di eccesso di potere sotto vari profili in relazione all’asserita erroneità della circostanza di fatto (sostituzione della foto) posta a fondamento del diniego;

Ritenuto, poi, di non potere accogliere il secondo motivo con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90 per non avere il ricorrente ricevuto il preavviso di rigetto propedeutico all’adozione dell’atto impugnato;

Considerato, infatti, che il vizio in esame, per la sua natura procedimentale, non comporta, secondo quanto previsto dall’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dello stesso, come già evidenziato in precedenza;

Ritenuta, infine, infondata la terza censura in quanto il prospettato difetto di motivazione risulta smentito dall’indicazione, nel provvedimento impugnato, della specifica ragione (sostituzione della foto sul passaporto) posta a fondamento del diniego;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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