Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21.6.2010 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di Messina sez. distaccata di Taormina, di condanna del F.R. alla pena di Euro 300,00 di multa per invasione compiuta con il proprio bancone per la vendita di gelati che, con una sporgenza, eccedeva per due metri lo spazio concesso.

Ricorre l’imputato che deduce la carenza degli elementi costitutivi dell’invasione posto che lo spazio era stato occupato ab origine su concessione e che la piccola sporgenza era retrattile e quindi privo dell’elemento della durevolezza.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Emerge pacificamente dalla sentenza impugnata che l’elemento "eccedente" la concessione concerneva una mera sporgenza del mezzo per la vendita di bibite e gelati gestito dall’imputato, che era retrattile ed accessorio ad esso, (dotato invece di stabilità): si tratta quindi di una intrusione reversibile ed eventuale che non può costituire quell’elemento di stabile e duratura invasione del suolo pubblico punito agli artt. 633 e 639 c.p., essendo solo eventuale lo sconfinamento dall’ambito di concessione e, secondo la prospettazione difensiva, non sussistente per lunghi periodi.

Manca pertanto un presupposto essenziale per la rilevanza penale del fatto.

Si deve pertanto annullare senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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