T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5592 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio – rifiuto formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità ex art. 22 l. r. n. 15/08 presentata in data 21/12/2010 prot. n. 67076, per la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso in relazione alla predetta istanza e per l’accertamento della legittimità delle opere oggetto dell’istanza stessa;

Considerato, in diritto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Considerato, infatti, che la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio – rifiuto formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità in data 21/12/2010 prot. n. 67076 e dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso in relazione alla predetta istanza presuppone un silenzio – inadempimento con il conseguente perdurante obbligo di pronunciarsi dell’amministrazione;

Considerato, invece, che il silenzio in ordine all’istanza di accertamento di conformità ex art. 22 l. r. n. 15/08 è configurabile come provvedimento tacito di rigetto come si evince dall’inequivoco tenore letterale della norma secondo cui "sulla richiesta del titolo abilitativo in sanatoria il Comune si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata";

Ritenuto, in proposito, di dovere richiamare la giurisprudenza (TAR Basilicata n. 28/11; TAR Campania Napoli n. 26787/10; TAR Marche n. 3340/10) formatasi in relazione all’art. 36 d.p.r. n. 380/01 che, nel disciplinare l’istituto dell’accertamento di conformità, presenta un tenore letterale identico a quello dell’art. 22 l.r. n. 15/08;

Considerato che la giurisprudenza in esame, condivisa dal Tribunale, qualifica il silenzio formatosi sull’istanza di accertamento di conformità come atto tacito di reiezione dell’istanza e, quindi, come silenzio significativo, in quanto lo stesso concerne una valutazione doverosa e vincolata, essenzialmente priva di contenuti discrezionali, relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina urbanistica applicabile, che non può configurare un semplice silenzio – inadempimento, così che si determina una situazione coerente con la natura di provvedimento espresso, con la conseguenza che tale provvedimento, in quanto tacito, è impugnabile nel termine decadenziale di legge;

Ritenuta, pertanto, l’inammissibilità delle domande di annullamento del silenzio – inadempimento formatosi sulla richiesta di accertamento di conformità e di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento espresso;

Ritenuta, altresì, inammissibile la domanda di accertamento della legittimità e conformità delle opere oggetto dell’istanza ex art. 22 l. r. n. 15/08 essendo la pronuncia di accertamento preclusa al giudice in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità e dovendo, come già precisato, l’interessato impugnare il provvedimento tacito di rigetto dell’istanza entro il termine decadenziale di legge;

Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’inammissibilità del ricorso;

Considerato che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannata al pagamento delle spese processuali il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale, le spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato in complessivi euro millecinquecento/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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