Cassazione civile sez. II sentenza 06.08.2010 n. 18457 Contravvenzione, circolazione stradale, pagamento in misura ridotta, ricorribilita’ (2010-10-28)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’U.T.G. – PREFETTURA DI VITERBO impugna la sentenza n. 3567/2005 del Giudice di Pace di VITERBO, del 13/12/05, depositata il 24/12/2005, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, P.V., all’ordinanza – ingiunzione n. 18792/05 relativa alla sospensione della patente di guida per mesi uno disposta come sanzione accessoria al verbale di contravvenzione n. **** della Polizia Stradale di Viterbo per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. 2. – Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo illegittima la contestazione della violazione posta a fondamento della sospensione della patente, annullava il provvedimento impugnato nonchè il verbale d’accertamento della violazione disponendo la restituzione della somma pagata per la sanzione di cui al verbale medesimo in favore di tale C.V., presumibilmente la proprietaria del veicolo.

3. Parte ricorrente lamenta con l’unico motivo la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 112 c.p.c. L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 2700 Cod. civ. per aver il Giudice di Pace annullato la contestazione della violazione, sulla base della quale era stata disposta la sospensione della patente, in assenza di specifica opposizione sul punto, avendo anzi la parte ricorrente espressamente affermato di aver provveduto al pagamento della relativa sanzione.

4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Attivata la procedura ex articolo 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come risulta dalla sentenza in esame, non impugnata incidentalmente per omessa pronunzia su altri motivi d’opposizione, il P. aveva dedotto a sostegno della domanda la sola circostanza d’essere un insegnante e padre d’un figlio malato, per cui la sospensione della patente gli avrebbe comportato seri problemi di lavoro e familiari. Il Giudice di Pace, in assenza di specifica opposizione sul punto, ha annullato il verbale d’accertamento della violazione ex art. 142 C.d.S., comma 9 n. (OMISSIS), per assunta illegittimità della contestazione differita, disposto la restituzione ad un terzo estraneo al giudizio della somma versata a titolo di pertinente oblazione ed annullato, di conseguenza, l’ordinanza di sospensione della patente, sanzione accessoria di tale violazione. Sussiste sotto plurimi profili la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra ed extra petizione.

Anzi tutto, il giudice a quo, erroneamente interpretando il principio per cui nel giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa la cognizione è estesa all’intero rapporto, ha ritenuto che questo, limitato nella specie all’accertamento della sola legittimità (ma il motivo d’opposizione era piuttosto inteso a far valere ragioni ostative all’opportunità, giuridicamente irrilevanti) dell’irrogazione della sanzione accessoria, comprendesse anche quello relativo alla legittimità dell’accertamento della violazione cui detta sanzione accedeva, rimasto, invece, del tutto estraneo alla causa petendi ed al petitum dell’opposizione.

Ora, è pacifico che l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al G.d.P., di un giudizio d’accertamento sulla legittimità della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (da ultimo, Cass. 18.1.10 n. 656 e richiami ivi); tanto meno può estendere il proprio potere decisionale alla valutazione della legittimità d’un atto amministrativo estraneo al thema decidendum neppure indirettamente dedotta e contestata nella sua valenza di atto presupposto, tra l’altro divenuto in precedenza inoppugnabile, e disporre d’un oggetto e nei confronti d’un soggetto comunque estranei al giudizio.

In materia di violazioni al codice della strada, infatti, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di chi ad esso sia tenuto in quanto autore della violazione o proprietario del veicolo, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e "actio damni" riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa (e pluribus, Cass. 19.3.07 n. 6382).

7. Il ricorso va, dunque, accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. atteso che l’unico motivo d’opposizione risultante dall’impugnata sentenza risulta privo di giuridica rilevanza non facendovisi rilevare ragioni d’illegittimità del provvedimento opposto, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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