Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24793 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con sentenza del 18.12.2009 in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 4.5.2007 dichiarava il M.G. colpevole del reato di cui all’art. 474 c.p. e art. 648 c.p. (ritenuto il capoverso) e condannava lo stesso alla pena di mesi sei di reclusione e d euro di multa. In primo grado il ricorrente veniva prosciolto in quanto i beni di cui era stato trovato in possesso erano stati definiti falsi grossolani. La Corte territoriale rilevava che, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte in materia, era irrilevante la grossolanità dei falsi.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo si ribadisce la tesi della non punibilità dei falsi manifestamente grossolani e tali da non poter indurre il pubblico in errore. Inoltre l’art. 648 c.p. può concorrere con il reato ex art. 474 c.p., ma non deve necessariamente concorrere e il giudice di appello non aveva spiegato le ragioni del concorso.

Nel secondo motivo si ribadisce che si trattava di un falso grossolano. Nulla era stato detto in ordine agli elementi a carico del ricorrente in punto responsabilità.

Infine non era stata concessa senza motivazione la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo la sentenza impugnata appare coerente con la più recente e preferibile giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "integra il reato di cui all’art. 474 c.p. la detenzione di prodotti con marchio contraffatto; nè a tal fine ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che l’art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta pertanto di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno" (cass. n. 31451/2006; cass. n. 232769/2005, cass. n. 34652/2005). Il reato di cui all’art. 474 concorre pacificamente con quello di cui all’art. 648 c.p. tutelando le due norme beni diversi e contemplando comportamenti diversi. Il secondo motivo nella prima parte ha oggetto analogo a quello precedentemente esaminato.

Circa la seconda parte del motivo, si tratta di deduzioni assolutamente generiche non indicando il ricorso nemmeno quali sarebbero le risultanza probatorie che non sono state tenute in considerazione nella sentenza impugnata, posto che l’imputato fu pacificamente in possesso dei beni menzionati nei capi d’imputazione che furono a decine oggetto di sequestro da parte della P.G..

Circa l’ultimo motivo la sospensione condizionale della pena non risulta essere stata chiesta precedentemente.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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