T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale con la quale Roma Capitale – Municipio XVI ha ingiunto loro la demolizione di "preesistente soppalco di circa mq. 75 accessibile con scala di ferro all’interno del locale C/2. Un bagno al piano livello ed un bagno al piano soppalco. L’altezza da terra del soppalco è di m. 2,77 con spessore ml. 0,20 ed altezza utile interna al soffitto di ml. 1,80" del quale è stata effettuata una ristrutturazione senza titolo abilitativo;

RILEVATO che avverso tale determinazione gli interessati oppongono: 1) difetto di legittimazione passiva; 2) difetto di motivazione; 3) eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti;

CONSIDERATO che col primo motivo di ricorso gli interessati sostengono di non dovere essere loro i destinatari del provvedimento in esame, poiché ne hanno alienato la proprietà in data 30 giugno 2010 e comunque, prima di tale atto, essi avevano stipulato un preliminare di vendita in data 9 dicembre 2009, durante la cui vigenza, la promissaria acquirente, rilevando la fatiscenza del magazzino, aveva affrontato i lavori di ristrutturazione nel gennaio 2010, lavori che si erano conclusi nel maggio 2010;

CONSIDERATO che il contratto preliminare di compravendita non trasferisce la proprietà, ma ha solo effetti obbligatori, sicché gli interessati, durante il periodo nel quale la promissaria acquirente avrebbe dato mandato ad effettuare i lavori di ristrutturazione del magazzino, erano ancora titolari della proprietà del locale e conseguentemente responsabili delle opere che in esso si stavano effettuando senza titolo abilitativo, avendo alienato la proprietà soltanto in data 30 giugno 2010;

RILEVATO che non può essere condiviso il dedotto difetto di motivazione nella determinazione impugnata, in quanto pur essendo il magazzino preesistente al 1996, per come risulta anche dalla relazione dell’U.O. XVI Gruppo della Polizia Municipale in data 27 maggio 2010, tuttavia ciò che il ridetto Municipio con essa colpisce è l’esecuzione di opere di ristrutturazione senza alcun titolo abilitativo;

RILEVATO che anche la doglianza per cui vi sarebbe carenza dei presupposti nell’atto impugnato, in quanto si tratterebbe di opere volte alla manutenzione ordinaria del bene, non può essere condivisa, dal momento che con i detti lavori risultano aperti quattro lucernai nel solaio del soppalco, con conseguente variazione della sagoma dell’immobile nel quale il ridetto magazzino insiste;

RITENUTO che pertanto il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che, di conseguenza, il ricorso vada respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti R.M. e M. al pagamento di Euro 1.000,00 in solido per spese di giudizio a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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