T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5589 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso si chiede l’esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 396/2009, laddove, per il periodo ivi considerato, l’Amministrazione ha liquidato, nei confronti dei ricorrenti, che avrebbero effettuato il proprio servizio in turni, su tre giorni alla settimana, superiori alle 12 ore giornaliere, il quantum corrispondente ad un unico buono pasto giornaliero, anziché in misura doppia;

che la suddetta ottemperanda sentenza, richiamando l’art. 1, lettera b), della legge 18.5.1989, n. 203, applicabile agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in forza dell’estensione sancita dal successivo articolo 3, e rilevando che esso mira a garantire il servizio della mensa (a carico dell’Amministrazione) al personale delle forze di polizia che, per la consistenza degli impegni connessi ai servizi prestati, non può consumare i pasti presso il proprio domicilio, ha riconosciuto il diritto, per gli aventi titolo, agli importi sostitutivi nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione;

Considerato che il citato art. 1 della legge n. 203/1989 prevede tra "le particolari situazioni di impiego e ambientali" che legittimano la costituzione di mense obbligatorie di servizio quelle del personale impiegato in speciali servizi operativi "durante la permanenza nel servizio";

Ritenuto:

che conseguentemente, ove la "permanenza nel servizio" si protragga necessariamente in orari che – in condizioni di normale utilizzo della mensa obbligatoria – imporrebbero la consumazione di due pasti anziché di uno, risulterebbe in contrasto con lo spirito e la lettera della normativa applicata dall’ottemperanda sentenza negare l’emolumento in esame a chi abbia dovuto protrarre il servizio sino e oltre quei limiti giornalieri, atteso che il controvalore del buono pasto serve ad indennizzare una spesa sostenuta dal dipendente, il quale, in ragione di esigenze di servizio, non può consumare il pasto nella propria abitazione, né gli è consentito di fruire di un servizio mensa, e che nelle ipotesi in cui detta permanenza in servizio sia superiore a 12 ore giornaliere lo stesso è costretto a mangiare per due volte fuori casa;

Considerato:

che, quando a partire dall’1.1.2009, l’Amministrazione ha cominciato a riconoscere ed a corrispondere il controvalore del buono pasto in misura doppia, lo ha fatto sulla base soltanto di una propria circolare, perciò, in assenza di un’espressa previsione normativa;

che peraltro, ove in casi, come quelli prospettati nella specie, il controvalore fosse riconosciuto in misura unica giornaliera, si verificherebbe l’anomala conseguenza, rimarcata in ricorso, che i dipendenti che hanno espletato il servizio distribuito in 5/6 giornate lavorative percepirebbero sino al doppio della indennità sostitutiva rispetto ai colleghi che – a parità di ore complessive settimanali – hanno espletato il servizio concentrato in 3 giornate lavorative;

che, con le attestazioni depositate in data 1°.4.2011, i ricorrenti hanno dimostrato di aver espletato turni di servizio superiori alle 12 ore, indicando in modo puntuale il numero complessivo di tali turni;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia fondato e debba essere accolto;

che conseguentemente l’Amministrazione resistente sia tenuta, nel termine indicato in dispositivo, a versare in favore dei ricorrenti, per il periodo considerato nell’ottemperanda sentenza (1.6.198918.12.1998), il controvalore del buono pasto per i turni di servizio superiori alle 12 ore, così come attestati, rispetto ai quali ha provveduto alla corresponsione solo in misura unica e non già doppia;

che, in caso di persistente inottemperanza, la corretta esecuzione della sentenza debba demandarsi ad un commissario ad acta, che si designa sin da ora nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria o funzionario suo delegato, il quale dovrà provvedere nel termine indicato in dispositivo;

che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:

– ordina all’Amministrazione resistente di eseguire la sentenza del T.A.R. del Lazio – sez. I quater n. 396/2009, nei modi di cui in motivazione, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

– per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora il commissario ad acta, designandolo nel Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria o funzionario suo delegato, e per l’esecuzione dell’incarico assegna allo stesso l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni.

Condanna l’Amministrazione alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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