Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
il ricorrente impugna il provvedimento del 18.9.2010 con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka ha respinto la domanda di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;
Motivi della decisione
il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che con due censure, tra loro connesse, il ricorrente prospetta l’esistenza dei vizi di difetto di motivazione e d’istruttoria da cui sarebbe affetto l’atto impugnato;
Considerato che i motivi in esame sono infondati e debbono essere respinti;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato indica la specifica ragione posta a fondamento del diniego di visto ed ivi individuata nell’avvenuta contraffazione del passaporto (a pagina 2) utilizzato dal ricorrente;
Rilevato che, secondo quanto risulta dalla relazione trasmessa dall’Ambasciata, i dati anagrafici presenti sul passaporto sono stati alterati previa cancellazione, attraverso l’utilizzo di prodotti chimici, di quelli precedentemente apposti;
Ritenuta, quindi, comprovata l’avvenuta contraffazione del passaporto utilizzato dal ricorrente per la richiesta di visto;
Considerato, pertanto, che, nel merito, il provvedimento impugnato risulta corretto;
Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;
Considerato che il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso;
2) condanna il ricorrente a pagare, in favore del Ministero degli Esteri, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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