T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5586Sanzioni amministrative e pecuniarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità dell’art. 60 del D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso in esame si censura il provvedimento, indicato in epigrafe, con cui si commina, nei confronti del Condominio di V.E.N., la sanzione pecuniaria di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, per aver diversamente posizionato i muri frontali ed il cancello carrabile, in assenza di denuncia di inizio attività;

che le opere contestate, in difformità dalla D.I.A. 9.8.2007, prot. n. 50479, sono state realizzate per dare esecuzione all’obbligo di fare, imposto, in esito al giudizio civile, al suddetto Condominio, concernente nella restituzione delle aree al Consorzio stradale Axa, per parcheggi e sede stradale;

Considerato che il C.T.U., nominato per dare esecuzione a tale obbligo di fare, non ha agito in proprio, bensì per conto del Condominio di V.E.N., al quale deve conseguentemente imputarsi l’abuso contestato e nei confronti del quale deve correlativamente irrogarsi la sanzione pecuniaria stabilita per detto abuso edilizio;

Ritenuto:

che, per quanto sopra rilevato, sussista la legittimazione del Condominio de quo rispetto al provvedimento gravato, a nulla rilevando la sua opposizione alla realizzazione delle opere medesime, posto che, stante comunque l’obbligo di dare esecuzione ad un ordine del giudice, il cui rispetto è stato assicurato dal nominato C.T.U., è mancante la necessaria D.I.A. in variante;

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, per quanto concerne le spese, i diritti e gli onorari, in considerazione della peculiarità della questione giuridica esaminata, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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