Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-03-2011) 21-06-2011, n. 24785

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese, del 15.07.2005, di condanna di F.A., per il reato di truffa aggravata in concorso, alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivi: a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 525 c.p.p., comma 2 e art. 511 c.p.p., comma 2 perchè all’udienza del 15.07.2005 era stata disposta la rinnovazione del dibattimento ,avanti diverso giudice ed erano stati acquisiti e letti, nonostante l’opposizione della difesa, i verbali delle dichiarazioni dei testi già escussi. b) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 62 bis e 165 c.p. nei fatti contestati non è ravvisarle l’intento truffaldino, ossia gli artifici e raggiri tesi a carpire la buona fede del contraente, anch’egli operatore commerciale nel settore delle autovetture usate.

Il F. ha venduto le auto ignaro che chi le aveva vendute a lui non aveva intenzione di regolarizzare i diversi passaggi di proprietà.Inoltre non può dirsi giustificata l’aggravante del danno rilevante perchè, avendo il F. fatto conseguire la proprietà della maggior parte delle autovetture indicate nel capo di imputazione, il danno si riduce a soli dieci milioni. La motivazione con la quale vengono negate le attenuanti generiche è assai stringata e non tiene conto degli altri parametri indicati dall’art. 133 c.p.. E’ stata,infine, subordinata la concessione della pena sospesa al pagamento della somma, a titolo di provvisionale, di Euro 54.874, 72; tale somma appare spropositata rispetto al complessivo danno patrimoniale. c) la violazione dell’art. 606, lett. e) perchè la motivazione è mancante o solo apparente in relazione agli specifici motivi di appello, che non sono stati valutati e sono stati liquidati con una motivazione di stile, richiamandosi alla motivazione del giudice di prime cure.

Motivi della decisione

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1 La Corte di merito, rispondendo ad analogo e poi reiterato motivo, aveva già chiarito che la giurisprudenza di legittimità ritiene, da tempo e con uniformità di decisione, che nel caso di rinnovazione del dibattimento, per mutamento della composizione del collegio, la mancanza di un’iniziativa di parte che rappresenti il dissenso, o la non perfetta condivisione o anche l’opportunità di una rivisitazione della precedente fase (e dunque il tacito, implicito consenso delle parti medesime) equivale a consenso espresso all’utilizzazione degli atti in precedenza espletati. (Cass. sez. 2 n. 34723/2008).

In altri termini per inibire l’utilizzo degli atti assunti dal precedente giudice occorre l’espressa opposizione alla lettura degli atti del fascicolo dibattimentale precedentemente assunti ovvero che sia stata esplicitamente richiesta la rinnovazione del l’istruttoria dibattimentale (Cass. sez. 5 n. 35975 del 2008),, così come già a suo tempo chiarito dalla sentenza delle SS.UU n. 2/1999. Tale esplicita volontà non è stata manifestata all’udienza del 15.7.2005. Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Il ricorrente si limita a censurare i vari aspetti della sentenza sotto il profilo dell’opportunità delle decisioni prese, così riguardo alla configurabilità dell’aggravante del danno rilevante; alla negazione delle attenuanti generiche alla entità della provvisionale: il giudizio di legittimità, però, non investe le valutazioni di opportunità, che sempre attengono al merito della decisione ma è riservato alle questioni di pura legittimità ,che non sono presenti nel ricorso in esame. Anche il terzo motivo segue la sorte dei primi due.

Il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello ha adottato la metodica della motivazione per relationem il che avrebbe reso meramente apparente la decisione perchè non sarebbero stati esaminati alcuni motivi proposti con l’appello. Il ricorrente, tuttavia, omette di indicare quali specifici motivi non sono stati esaminati dal giudice dell’appello. Il motivo di ricorso, pertanto, si appalesa assolutamente generico e tale da non consentire a questa Corte di valutare compiutamente la doglianza prospettata, tenuto conto che la motivazione per relationem è metodica assolutamente legittima quando le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso. Il ricorso pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravviandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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