T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5585 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale n. 414 del 11.3.2011 il Comune di Roma, Municipio XX, ha ingiunto alla ricorrente la rimozione o demolizione degli interventi di ristrutturazione edilizia e o cambi di destinazione d’uso da una categoria all’altra abusivamente realizzati in Via dei Monti della Valchetta, n. 80, piano terzo, int. 3, ai sensi dell’art. 33 DPR 380/2001 e art. 16 l.r. 15/2008.

In particolare, si tratta di interventi edilizi abusivi di ristrutturazione in assenza di titolo abilitativo consistenti in "realizzazione di una tettoia sul terrazzo di pertinenza dell’immobile di mq 50 con altezza da mt 2,50 a mt 3,00 in legno".

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione art. 10 DPR 380/2001; (si sostiene che la tettoia è di modeste dimensioni ed è in legno; e non può essere ricondotta agli interventi sottoposti a permesso di costruire ma a DIA con applicazione di sanzione pecuniaria);

23). In subordine, violazione e falsa applicazione art. 33 DPR 380/2001 (mancherebbe il termine per uniformarsi alla determinazione dell’ufficio comunale).

In data 15.6.2011 il Comune ha replicato chiarendo che l’installazione di tettoie rientra nella classificazione operata dall’art. 3, comma 1, lett. E), solo dove si parla di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualunque genere; che richiedono il permesso a costruire in presenza di due condizioni: che siano utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, magazzini e simili; e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base anche delle osservazioni svolte dal Comune.

In particolare:

a). è incontestato che il ricorrente ha realizzato opere abusive in assenza di permesso a costruire su immobili compresi nelle zone omogenee A, di cui al DM 1444/1968;

b). considerate le dimensioni e la tipologia delle opere le stesse richiedevano la concessione di un permesso a costruire non essendo sufficiente la DIA, ai sensi dell’art. 10 DPR 380/2001;

c). per consolidato indirizzo giurisprudenziale l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

In conclusione, considerata la legittimità complessiva dell’operato della PA, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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