T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con comunicazione scritta n. 004476 del 3.8.2009 l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha comunicato al ricorrente il diniego di rilascio di visto di ingresso per turismo.

Con il presente ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:

1). Mancanza di motivazione, lesione dell’interesse legittimo e del diritto fondamentale di ricongiungersi ai propri familiari; situazione soggettiva di danni materiali per il mancato viaggio in Italia del ricorrente e dei familiari; violazione del diritto fondamentale alla difesa.

In data 15.6.2011 controparte ha chiarito che il motivo ostativo al rilascio del visto in oggetto non è costituito da una segnalazione SIS (come erroneamente indicato nella nota dell’Ambasciata) ma dall’esito negativo della consultazione preliminare delle autorità di sicurezza dei partners Schengen prevista dall’art. 17, comma 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo Schengen.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Tanto premesso, nel ricorso il ricorrente si limita a sostenere genericamente la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

Il Collegio, invece, ritiene di poter condividere quanto sostenuto in replica dall’Avvocatura.

Pertanto:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, si ritiene sussistente un serio rischio migratorio non essendo stato dimostrato un effettivo interesse del richiedente a fare rientro nel suo paese al termine del periodo di validità di un eventuale visto di ingresso in Italia;

b). nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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