Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-03-2011) 21-06-2011, n. 24941

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il decreto indicato in epigrafe il GIP del Tribunale di Paola disponeva l’archiviazione del procedimento penale a carico di S.G. e di D.G.G., indagati per il reato di cui all’art. 610 c.p. in danno di M.M.R..

Avverso la pronuncia anzidetta la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza delle norme di cui al combinato disposto dell’art. 409 c.p.p., comma 6 e art. 127 c.p.p., commi 1 e 5 nonchè dell’art. 178 c.p.p., lett. c), per ritenuta insussistenza dei presupposti per l’emissione di decreto di archiviazione de plano, inosservanza della legge penale con riferimento all’art. 572 c.p.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.

Motivi della decisione

1.- E’ infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai difensori degli imputati nelle memorie indicate in epigrafe, sul riflesso che il ricorso sarebbe stato proposto personalmente dalla persona offesa e non già da difensore munito di procura speciale.

Ed invero, l’impugnazione reca la sottoscrizione, sia pure per autentica di firma, del difensore, che risulta ritualmente officiato di procura speciale per la proposizione del ricorso, come da atto allegato alla stessa impugnazione.

Infondato, però, è anche il ricorso in esame.

Ed invero, a mente dell’art. 410 c.p.p., comma 2, il giudice può senz’altro far luogo ad archiviazione, senza procedere nelle forme camerali di cui al precedente art. 409, pur in presenza di opposizione della persona offesa, nel caso in cui la stessa sia inammissibile o la notizia di reato sia infondata.

La valutazone d’inammissibilità è ancorata, ai sensi del comma primo dello stesso art. 410 c.p.p., alla verifica del requisito della specifica indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova.

Sennonchè, in virtù del principio fondamentale immanente al generale tema della prova, di cui all’art. 187 c.p.p., possono essere ammesse nel processo solo prove rilevanti e pertinenti in rapporto all’oggetto della prova come definito dalla stessa norma processuale.

Nel caso di specie, il giudicante ha adeguatamente motivato in merito alla ritenuta irrilevanza delle indagini proposte, sul rilievo che i testi indicati erano stati già escussi in sede civile, ossia nella sede naturale per la soluzione della particolare controversia tra le parti, relativa a pretese condotte di mobbing in danno della M. e nulla avrebbero, ragionevolmente, potuto aggiungere in sede penale ai fini dell’emersione di fatti penalmente rilevanti nell’ottica dell’art. 610 c.p. e non certo dell’art. 572 c.p., pure invocato dalla ricorrente, riferendosi la norma alla peculiare fattispecie dei maltrattamenti in famiglia.

L’esistenza di motivazione formalmente corretta, che assolva a tale onere giustificativo, sottrae il decreto di archiviazione al sindacato di legittimità, non potendo questo Giudice sovrapporre una propria valutazione a quella espressa dal giudice di merito. Ed infatti, l’ambito della cognizione di legittimità, in subiecta materia, trova insuperabile limite nell’esame ab extrinseco dell’impianto motivazionale, al fine di verificare se il decreto di archiviazione abbia dato conto dell’opposizione della persona offesa e se il giudizio d’inammissibilità sia stato correttamente formulato.

2. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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