T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 23-06-2011, n. 5583 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con il ricorso la società ricorrente impugna l’atto con il quale il Comune di Roma le ha ingiunto di sospendere i lavori ai sensi dell’art. 23, comma 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, lavori consistenti nella recinzione con muretti e rete per delimitare una area di proprietà;

RILEVATO che con istanza del 16 maggio 2011 l’interessata ha rappresentato che nella imminenza della Camera di Consiglio del 31 marzo u.s., alla quale l’istanza cautelare veniva alla stessa rinunciata, il Municipio non aveva ordinato la demolizione conseguente alla sospensione dei lavori ingiunta col provvedimento impugnato, e che in data 7 aprile 2011 la Società stessa aveva presentato una nuova DIA rispetto alla precedente in relazione alla quale il Comune aveva ordinato la sospensione dei lavori di cui è questione;

RILEVATO che l’interessata ha dichiarato pertanto di non avere più alcun interesse alla coltivazione del gravame in corso e che al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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